registreranno poi il documento nel registro delle fatture emesse, per contabilizzare il debito verso l'erario, e nel registro degli acquisti, per esercitare, se spettante, la detrazione.
In genere, l'inversione contabile è vantaggiosa per l'acquirente, per via dei benefici finanziari. Nelle operazioni di modesto importo, però, tali benefici non valgono le complicazioni gestionali e contabili. Se poi l'acquirente non ha diritto alla detrazione (si pensi al medico che acquista il telefonino professionale), restano solo le complicazioni, compreso l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva.
La norma della Finanziaria 2007. L'art. 1, comma 44 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), al fine di contrastare le frodi all'Iva, ha integrato il sesto comma dell'art. 17, dpr 633/72, prevedendo l'estensione del meccanismo dell'inversione contabile alle seguenti operazioni: cessione di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazione, soggette alla tassa di cc.gg. (telefonini), loro componenti e accessori; cessioni di personal computer, loro componenti e accessori; cessioni di materiali lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.
Il successivo comma 45 del medesimo art. 1 stabilisce però che la disposizione si applica alle cessioni effettuate successivamente dalla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'art. 27 della sesta direttiva (ora art. 395 della direttiva 112 del 2006), ossia da parte del consiglio dell'Ue su proposta della commissione.
La decisione del consiglio. Il comunicato stampa diffuso da Bruxelles rende noto che il consiglio dell'Ue ha definitivamente adottato la decisione che autorizza l'Italia, la Germania e l'Austria ad introdurre una deroga al sistema di funzionamento dell'Iva, riguardo alla figura del debitore dell'imposta, e di prevedere l'applicazione del tributo con il meccanismo dell'inversione contabile (o reverse charge) sulle cessioni di: telefoni cellulari, dispositivi fabbricati o adattati per essere utilizzati in connessione con una rete di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, che abbiano o meno altro utilizzo; dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro integrazione nei prodotti destinati al consumatore finale. L'oggetto dell'autorizzazione non coincide del tutto con la previsione normativa del 2006. Mentre in Germania e Austria il meccanismo dell'inversione contabile si applicherà soltanto alle operazioni di importo da 5 mila euro in su, l'Italia non ha indicato una soglia minima. Il meccanismo troverà applicazione in tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi nazionali che intervengono nell'acquisto in tale veste; la decorrenza, tuttavia, non è ancora individuabile perché la decorrenza è collegata alla data di ufficializzazione del provvedimento comunitario.
