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Formazione continua obbligatoria

del 24/11/2010
di: La Redazione
Formazione continua obbligatoria
La mancata osservanza degli obblighi di formazione da parte degli iscritti all'Ordine dei commercialisti innesca un meccanismo disciplinare e sanzionatorio. È quanto emerge con chiarezza dal «Regolamento per gli ordini territoriali per l'esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo formativo da parte degli Iscritti» e dalle «Linee guida ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di inadempimento dell'obbligo formativo da parte degli Iscritti», approvati dal Consiglio nazionale, lo scorso 13 ottobre. Il testo del regolamento è di immediata applicazione da parte di tutti gli Ordini, nell'ambito dell'esercizio della loro funzione disciplinare, mentre le linee guida potranno essere applicate a far data dal prossimo triennio formativo (2011-2014).

L'Ordine dei commercialisti di Roma si è da tempo attivato per consentire ai propri iscritti di ottemperare al meglio agli obblighi formativi anche attraverso una verifica costante della propria posizione. L'art. 7 del Regolamento attuativo della formazione professionale continua, approvato dal Consiglio dell'Ordine di Roma, prevede, infatti, oltre alla partecipazione ai convegni e alla fruizione di moduli e-learning, anche il riconoscimento di alcune attività formative particolari ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo. Sul sito dell'Ordine è disponibile il calendario dei convegni in aula gratuiti e dei convegni in aula a pagamento fino al mese di gennaio 2011 e il catalogo dei corsi in e-learning.

Del resto, la formazione professionale continua è un obbligo giuridico e il Regolamento per gli ordini territoriali afferma che «lo studio e l'approfondimento individuale sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale», perché in grado di garantire «competenza, diligenza e qualità delle prestazioni».

L'obbligo formativo da parte degli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili contempla anche un procedimento disciplinare in caso di inadempimento, che parte da una lettera di richiesta di chiarimenti, inoltrata dal presidente e dal Consiglio con la quale si avverte che «in caso di mancato riscontro o di invio di carenti note a chiarimento e della eventuale documentazione a sostegno, si procederà all'apertura di un procedimento disciplinare dando termine non inferiore a dieci giorni per produrre memorie». Nel caso in cui l'iscritto non provveda ad inviare una lettera con le sue argomentazioni, entro i termini indicato dall'Ordine o fornisca spiegazioni ritenute non adeguate, il Consiglio dell'Ordine dovrà procedere a formalizzare l'azione disciplinare mediante una delibera motivata. Il procedimento che prevede un'intesa attività articolata in udienze, per la quale è prevista l'esibizione di prove documentali e l'assistenza per l'iscritto da parte di un avvocato o di un altro associato, si conclude con un'attività deliberativa. Il Consiglio dell'Ordine può archiviare o irrogare sanzioni che vanno dalla censura alla sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore a sei mesi e in caso di recidiva non superiore a 12 mesi.

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