L'Ordine dei commercialisti di Roma si è da tempo attivato per consentire ai propri iscritti di ottemperare al meglio agli obblighi formativi anche attraverso una verifica costante della propria posizione. L'art. 7 del Regolamento attuativo della formazione professionale continua, approvato dal Consiglio dell'Ordine di Roma, prevede, infatti, oltre alla partecipazione ai convegni e alla fruizione di moduli e-learning, anche il riconoscimento di alcune attività formative particolari ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo. Sul sito dell'Ordine è disponibile il calendario dei convegni in aula gratuiti e dei convegni in aula a pagamento fino al mese di gennaio 2011 e il catalogo dei corsi in e-learning.
Del resto, la formazione professionale continua è un obbligo giuridico e il Regolamento per gli ordini territoriali afferma che «lo studio e l'approfondimento individuale sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale», perché in grado di garantire «competenza, diligenza e qualità delle prestazioni».
L'obbligo formativo da parte degli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili contempla anche un procedimento disciplinare in caso di inadempimento, che parte da una lettera di richiesta di chiarimenti, inoltrata dal presidente e dal Consiglio con la quale si avverte che «in caso di mancato riscontro o di invio di carenti note a chiarimento e della eventuale documentazione a sostegno, si procederà all'apertura di un procedimento disciplinare dando termine non inferiore a dieci giorni per produrre memorie». Nel caso in cui l'iscritto non provveda ad inviare una lettera con le sue argomentazioni, entro i termini indicato dall'Ordine o fornisca spiegazioni ritenute non adeguate, il Consiglio dell'Ordine dovrà procedere a formalizzare l'azione disciplinare mediante una delibera motivata. Il procedimento che prevede un'intesa attività articolata in udienze, per la quale è prevista l'esibizione di prove documentali e l'assistenza per l'iscritto da parte di un avvocato o di un altro associato, si conclude con un'attività deliberativa. Il Consiglio dell'Ordine può archiviare o irrogare sanzioni che vanno dalla censura alla sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore a sei mesi e in caso di recidiva non superiore a 12 mesi.
