Minimali più cari. Ai fini del calcolo dei premi assicurativi, bisogna tener conto mensilmente della retribuzione che è fissata da leggi e contratti per confrontarla con il minimo dato dal 9,5% dell'importo del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensione lavoratori dipendenti. Da tale confronto, va preso il valore più elevato. A partire dal 1° luglio 2010, questo minimo imponibile giornaliero per il settore industriale si porta a 48,19 euro (in precedenza euro 47,83). Rapportato a un mese (26 giorni), il minimale assume valore di euro 1.204,70 (in precedenza euro 1.195,78).
Parasubordinati. Il dlgs n. 38/2000 ha stabilito che la base imponibile di calcolo dei premi assicurativi dei lavoratori parasubordinati (co.co.co. e, dopo il dlgs n. 276/2003, i lavoratori a progetto) è data dai «compensi effettivamente percepiti» nel rispetto dei limiti minimo e massimo, ossia dei minimale e massimale di rendita. Poiché in questi rapporti non è prevista una prestazione a tempo l'imponibile non può essere misurato «a giorni di prestazione», derivando da questo che minimale e massimale di rendita vanno divisi in mesi, al fine di confrontarli con il compenso medio mensile ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. Nel caso di mini co.co.co. (cioè dei rapporti di collaborazione di durata non superiore a 30 giorni e compensi non superiori a 5 mila euro in un anno solare), la base imponibile è costituita dai compensi percepiti effettivamente nel rispetto del minimale e massimale di rendita, rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto. I valori validi per il 2010 sono indicati in tabella; a partire da luglio, il minimale mensile sale a euro 1.204,70 (euro 1.195,78 fino al 30 giugno 2010) mentre il massimale mensile a euro 2.237,30 (euro 2.220,73 fino al 30 giugno 2010); per le mini co.co.co. i valori, rispettivamente, sono: minimale giornaliero euro 48.19 (fino al 30 giugno euro 47,83) e massimale giornaliero euro 89,49 (euro 88,83 fino al 30 giugno).
Alunni e studenti. Dal 1° luglio, inoltre, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a euro 2,31 e, quindi, l'importo dovuto per la regolazione relativa all'anno scolastico 2009/2010 risulta uguale a euro 2,30 euro (calcolato sommando 8/12 di euro 2,29, il vecchio valore, e 4/12 di euro 2,31, il nuovo valore). Pertanto spiega l'Inail, in ordine al periodo gennaio-ottobre 2010 deve essere applicata un'integrazione di 0,01 euro rispetto al premio di euro 2,29 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il predetto periodo.
