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Ko la cartella al curatore

del 23/11/2010
di: di Sandro Zuliani
Ko la cartella al curatore
È illegittima la cartella di pagamento notificata personalmente al curatore quale asserito condebitore in solido con la procedura fallimentare. La pretesa tributaria, avente ad oggetto la ripresa del credito Iva dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione non era stata presentata, è comunque infondata. È quanto emerge dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia n. 814/09, sezione 3, del 19/10/2010. Nell'anno 2007, il curatore di un fallimento aperto nel 2000 presentava la dichiarazione Iva per il 2006, nella quale computava in detrazione il credito dell'anno precedente, rinveniente da periodi pregressi. L'ufficio finanziario, riscontrato che il curatore non aveva presentato la dichiarazione Iva per l'anno 2005, procedeva a iscrivere a ruolo l'ammontare del credito che assumeva essere stato indebitamente detratto, notificando la conseguente cartella di pagamento non solo al fallimento, ma anche alla persona del curatore, in veste di condebitore responsabile. Accogliendo il ricorso, la Commissione tributaria ha anzitutto statuito che, diversamente da quanto ritenuto dall'ufficio, non sussiste nella fattispecie un'obbligazione solidale e personale del curatore con la procedura concorsuale. Secondo i giudici, l'ufficio non ha distinto tra la responsabilità della procedura fallimentare e la responsabilità personale del curatore della procedura. La circostanza che, ai sensi dell'art. 74-bis del dpr 633/72, gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento debbono essere eseguiti dal curatore, infatti, non legittima la conclusione dell'ufficio secondo cui, per i debiti sorti in costanza della procedura, dell'eventuale omesso pagamento risponde il curatore fallimentare sotto il profilo amministrativo e penale. La norma autorizza tutt'al più a ritenere che il debito dell'imposta sia imputabile alla procedura e sia, pertanto, sottratto al concorso, ma non ad inferire una responsabilità personale del curatore, l'affermazione della quale richiederebbe un supporto normativo che non esiste. Nel merito della pretesa, poi, la commissione osserva che la stessa agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 74 del 19/4/2007, ha stabilito che il credito d'imposta non riportato nella dichiarazione immediatamente successiva potrà comunque essere scomputato in quelle successive, a condizione che sia stato correttamente utilizzato nelle liquidazioni periodiche o in compensazione nei modelli F24.

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