
Con riferimento alla correlazione tra l'articolo 7 e l'articolo 10, della legge n. 984/1977, la Suprema corte (Cassazione 20/06/2008 n. 16832) ha affermato che le disposizioni contenute nel primo articolo (art. 7) consentono la concessione dei soli benefici finanziari per l'acquisto del fondo idoneo ad aumentare l'efficienza dell'azienda e il relativo reddito, mentre il secondo articolo (art. 10) dispone sugli indirizzi generali del comparto forestale, imponendo ai proprietari dei fondi di utilizzare e gestire le colture nel rispetto di un preciso piano colturale, formato ed approvato dalle legge regionali.
Le Entrate, preso atto del consolidarsi di una giurisprudenza che slega l'acquisto del fondo rustico dalla realizzazione di un piano colturale, stante i contenuti dell'articolo 10, della legge 984 del 1977 e delle indicazioni fornite dal ministero delle politiche agricole (nota 17/06/2010 n. 13590), con le quali lo stesso dicastero ha confermato che l'idoneità ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito sono quelle che impediscono la coltivazione in generale, in quanto il terreno è situato al di sopra del limite altitudinale al di sopra del quale non crescono gli alberi, ha confermato la spettanza dell'agevolazione indicata. A tal fine, l'Agenzia delle entrate ha invitato i propri uffici periferici a desistere nel contenzioso, abbandonando la pretesa tributaria, fatti salvi i casi in cui quest'ultima si riferisca esclusivamente all'assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dalla disposizione più volte richiamata, come la natura del fondo rustico, la qualifica di cooperativa o di società forestale del beneficiario e quant'altro oppure in presenza di mere questioni di carattere processuale, ottenendo la cessazione della materia del contendere e, utilmente, la compensazione delle spese di giudizio.