
La vicenda originava dalla riduzione, da parte del tribunale di Siena, dell'assegno mensile di mantenimento corrisposto dal marito alla moglie separata e a ciascuno dei figli, sulla base della diminuzione dei redditi di lui causa cessazione della propria attività professionale, del miglioramento della situazione patrimoniale di lei e della raggiunta indipendenza economica del figlio, ormai divenuto maggiorenne. Tale riduzione veniva ulteriormente ampliata da un decreto della Corte d'appello di Firenze, che disponeva anche la cessazione dell'assegno di mantenimento del figlio maggiore. Da qui il ricorso per Cassazione presentato dalla signora, basato, tra l'altro, sulla riduzione (ritenuta immotivata) dell'assegno di mantenimento e sulla statuizione (ritenuta illegittima) in ordine alla cessazione dell'assegno a favore del figlio maggiorenne.
Sul primo punto, gli «ermellini» dichiarano il motivo inammissibile, poiché si tratta di una mera sollecitazione a riesaminare la consulenza tecnica sulla quale il giudice di merito si è basato, e quindi di una questione di merito, preclusa in sede di legittimità.
Parimenti, la Cassazione giudica infondato anche il secondo punto, validando, come illustrato in precedenza, l'operato della Corte di appello. Viene accolta, invece, la motivazione relativa allo svincolo di una quota parte di una polizza vincolata a favore della moglie, poiché relativa a un'azione che non era stata richiesta dalle parti. Non potendo pertanto essere quest'ultima disposta d'ufficio dal giudice del reclamo, la Corte cassa senza rinvio il decreto impugnato nella parte inerente alla censura accolta, rigettando gli altri motivi.