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Perdite sui crediti, la deduzione guarda al tribunale

del 20/11/2010
di: Giuseppe Ripa
Perdite sui crediti, la deduzione guarda al tribunale
La deduzione fiscale della perdita su crediti passa anche attraverso l'intervento del Tribunale fallimentare. Purché avvenga prima della approvazione del bilancio relativo all'anno di competenza.

Da qui la necessità di attivarsi in tempo per ottenere o sollecitare, non solo la sentenza dichiarativa di specie, bensì tutte le notizie utili per valutare appieno il grado di recuperabilità del proprio credito.

Si deve fare dunque frenetica in questo scorcio di anno (ma non solo) l'attività dell'imprenditore e del proprio consulente nell'approcciarsi a esaminare lo stato dei crediti. Sia di quelli più vecchi che di quelli recenti già annotati tra gli incagli o, addirittura, tra quelli in odore di insolenza.

Come è stato ricordato ieri per le perdite su crediti sofferte nei confronti di soggetti debitori ordinari, non vi è dubbio come sia del tutto lecito attivarsi per dare robustezza fiscale alle valutazioni effettuate in sede civile. I due approcci infatti divergono in modo sensibile. Al presumibile valore di realizzo debbono appoggiarsi gli elementi certi e precisi ovvero l'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali che il legislatore fiscale pretende per la loro deducibilità.

Se del primo aspetto è stato già ricordato il comportamento da adottare in presenza di una giurisprudenza e di una prassi abbastanza rigide nel definire i contorni di tali indicazioni, nel secondo caso le cose non stano meglio. Anzi. Il comma 5 dell'art. 101 del Tuir infatti è tranciante. Se dovesse intervenire una sentenza dichiarativa di fallimento o un decreto di ammissione al concordato preventivo, per esempio, la deducibilità della perdita dovrebbe essere sicura in quanto (in ogni caso, dice la disposizione legislativa) con ciò si realizzerebbe, per finzione giuridica, quel presupposto di certezza e precisione previsti per i crediti ordinarti. Ma così non è. Ecco perché l'attività degli imprenditori e dei pianificatori dovrebbe indirizzarsi a guardare oltre la predetta sentenza dichiarativa di fallimento. Si faccia il seguente esempio.

Una impresa vanta un credito nei confronti di un soggetto che appare in difficoltà finanziarie da qualche tempo manifestando tale suo disagio in modo palese: ricevute bancarie rimaste insolute per qualche mese, perdita di credibilità tra i fornitori abituali, diminuzione delle garanzie commerciali, richieste di pagamento rimaste inevase alle quali si risponde facendo leva sullo stato di crisi e sulla impossibilità a far fronte ai propri impegni, informazioni richieste ad agenzie specializzate che confermano la inaffidabilità del debitore ecc. In buona sostanza sono presenti tutti i sintomi per far ritenere uno stato di insolvenza siccome desumibile dalle notizie ottenute e dalla corrispondenza intercorsa. Tutto questo potrebbe però essere ritenuto insufficiente per rappresentare con certezza quegli elementi certi e precisi che la norma richiede. Ecco allora che potrebbe vagliarsi il ricorso alla presentazione di una istanza di fallimento: questa opportunità, oltre che rispondere a precisi criteri gestionali, potrebbe dare la possibilità di dedurre fiscalmente la perdita prevista. Sarà dunque necessario, stando bene attenti a non andare oltre la rappresentazione dei fatti siccome rinvenuti nella documentazione, seguire con attenzione la procedura istruttoria attivata dal Tribunale su impulso del creditore o di altri che si volessero accodare.

Non vi è dubbio infatti come la dichiarazione di fallimento rappresenti il documento necessario (ma non sufficiente) per far scattare la (presunta) perdita. Infatti occorre andare oltre e tener conto anche della natura del credito vantato. Vale a dire se privilegiato o chirografario. Infatti, sono diverse le considerazioni da fare per ottenere la piena deducibilità della perdita; a meno che non si sappia con precisione, già dall'apertura della procedura concorsuale, che il debitore è privo di attivo realizzabile. La Corte di legittimità sul punto non tentenna e la sua posizione può dirsi acclarata. Occorre infatti combinare il primo periodo del comma 5 dell'art. 101 del Tuir, laddove è contenuto il precetto di specie, con il periodo successivo nel quale si detta una interpretazione autentica del concetto di assoggettamento a procedure concorsuali. E si fissa tale momento (competenza) «dalla» data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura d'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Si segna dunque il momento a partire dal quale si è legittimati a dedurre la perdita misurandola ovviamente con la stato della procedura e con la natura privilegiata o chirografaria del proprio credito. Non più dunque (solo) la sentenza dichiarativa di fallimento in quanto tale bensì le reali possibilità di soddisfacimento delle proprie pretese tarate nel merito su quanto sia ragionevole ed attendibilmente attendersi dalla liquidazione dell'attivo contrapposto al passivo siccome graduato.

Solo quando si avranno in mano tali elementi, ora sì certi e precisi, si potrà essere sicuri di poter dedurre fiscalmente la perdita avendo bene in mente che il criterio della competenza economica-temporale non è adattabile ma ha una sua rigidità assoluta.

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