Il decreto del 16 aprile 2010 ha determinato e posto in evidenza i tanto attesi indici di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette. Dopo una prima lettura, ci si rende immediatamente conto che l'elenco degli indicatori non risulta essere esaustivo e non può, né in ogni caso potrà mai, eliminare tutte le incertezze connesse alle valutazioni «soggettive» e ai «comportamenti discrezionali». In ogni caso, come lo stesso decreto sottolinea, l'impossibilità di poter attribuire uno o più indicatori non può costituire motivazione sufficiente per considerare un'operazione non sospetta e che, sempre e comunque, i professionisti dovranno porre la massima attenzione a tutti quei comportamenti che nella realtà dei fatti esprimano un «profilo di sospetto». Segnale tipico per riconoscere le operazioni sospette potrà essere la riluttanza del cliente a fornire informazioni, dati e/o documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione di operazioni o per il regolamento di prestazioni, o ancora dalle informazioni inesatte o incomplete o addirittura false. È indubbio che il professionista debba insospettirsi quando il cliente proponga o effettui pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi dell'operazione richiesta; ma dopo aver ragionato sugli indicatori, sulle possibili connessioni e correlazioni, e dopo essersi soffermato ad esaminare comportamenti e atteggiamenti od un'eventuale presenza di persone correlate che possano ritenersi sospette, il professionista dovrà ancora controllare e monitorare gli importi delle operazioni seguite in contanti connesse tra di loro. A tal proposito, ricordiamo che dopo la manovra finanziaria del 31 maggio 2010, le operazioni in contanti si sono abbassate repentinamente dalla soglia dei 12.500,00 a quella dei 5.000,00.
L'11 ottobre 2010 è arrivato un ulteriore ausilio dalla circolare Mef, secondo la quale la segnalazione dell'operazione non è altro che il risultato di un processo complesso che si fonda sulla valutazione di elementi oggettivi dell'operazione quali «caratteristiche, entità e natura» nonché di profili soggettivi del cliente e ancor di più di ogni circostanza nota al soggetto obbligato alla segnalazione in «ragione delle funzioni esercitate». Da questa breve analisi ci si rende conto di come la normativa antiriciclaggio sia ampia e tortuosa soprattutto in vista degli strumenti di controllo che le autorità competenti stanno attivando. È importante quindi trovare delle soluzioni che permettano di non incorrere in violazioni e sanzioni.
Su questa logica l'Unagraco ha incentrato il Congresso nazionale offrendo una dettagliata analisi dei riflessi per i professionisti e gli imprenditori.
