
Il caso Gaetano Mantello veniva condannato nel 2005 dal Tribunale di Catania per possesso illegale di cocaina destinata alla rivendita, scontando poi una pena di reclusione. Nel 2008, lo stesso tribunale emetteva un mandato di arresto europeo nei suoi confronti per aver partecipato, tra il 2004 e il 2005, a una rete organizzata di traffico di stupefacenti in varie città italiane nonché in Germania. Alla fine del 2008, le autorità tedesche, essendo giunte a conoscenza del mandato in base al sistema informativo previsto dall'Accordo di Schengen (Sis), disponevano l'arresto di Mantello. Il Tribunale di Catania, in quanto autorità giudiziaria emittente, informava l'Oberlandesgericht (Corte d'appello regionale) di Stoccarda che la sentenza pronunciata nel 2005 non ostava all'esecuzione del mandato. L'Oberlandesgericht si è però rivolto alla Corte chiedendo se fosse possibile opporsi all'esecuzione in base al principio del ne bis in idem. Secondo l'Oberlandesgericht, infatti, al momento dell'inchiesta del 2005, le autorità inquirenti italiane disponevano già di prove sufficienti per incriminare Mantello per traffico organizzato di stupefacenti. In particolare, nell'interesse della conduzione delle indagini, queste non avrebbero comunicato al Gip tutte le informazioni e le prove in loro possesso, né avrebbero chiesto, all'epoca, l'avvio di un procedimento penale per tali fatti.
La sentenza Interrogata in primo luogo in merito all'interpretazione della nozione di «stessi fatti», la Corte ha rilevato che la giurisprudenza relativa alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen si applica anche nel contesto della decisione quadro. Tuttavia, i giudici di Lussemburgo si sono soffermati sulla nozione di «sentenza definitiva». Secondo la Corte, una persona ricercata è stata oggetto di una sentenza definitiva per gli stessi fatti quando, in esito a un procedimento penale, l'azione penale sia definitivamente estinta o qualora la persona sia stata definitivamente prosciolta. La natura «definitiva» di una sentenza rientra nella sfera del diritto dello Stato membro in cui tale sentenza è stata pronunciata. Conseguentemente, una decisione che, secondo il diritto dello Stato membro che ha avviato il procedimento, non estingua definitivamente l'azione penale a livello nazionale per taluni fatti, non costituisce un ostacolo procedurale all'avvio o al proseguimento di un procedimento penale, per gli stessi fatti, in un altro Stato membro. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione è quindi obbligata a attuare il mandato nel caso in cui, in risposta a una sua richiesta di informazioni, l'autorità emittente il mandato d'arresto abbia espressamente dichiarato, in base al proprio diritto nazionale, che la sentenza precedentemente pronunciata nel proprio ordinamento non costituisce una sentenza definitiva.