Ormai è più chiara la vicenda dell'assoggettamento o meno a Irap anche per le imprese: soltanto gli imprenditori non piccoli sono soggetti a Irap. Ciò per effetto delle tre sentenze della Corte di cassazione del 13 ottobre 2010 (nn. 21122, 21123, 21124). Tali decisioni hanno stabilito che non sono assoggettati all'Irap gli artigiani, i coltivatori diretti e i tassisti non dotati di autonoma organizzazione, e, comunque, tutti i piccoli imprenditori come individuati dall'art. 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia).
Tuttavia, l'onere della prova della mancanza di autonoma organizzazione rimane a carico del contribuente.
