Nel ricorso alla Corte suprema, la società, premesso che i registri erano stati comunque immediatamente stampati a richiesta dei verificatori, aveva sostenuto che con la modifica apportata all'art. 7 citato, la regolarità dei registri su supporti meccanografici era stata estesa all'esercizio per il quale non fossero scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni e che, per l'anno 1999, tali termini non erano scaduti alla data dell'accesso dei verificatori; inoltre, nessuna norma prevede comunque l'indetraibilità dell'Iva emergente dalle fatture passive registrate solo su supporti informatici, atteso che il citato art. 7, comma 4-ter, ha assimilato ad ogni effetto i registri cartacei a quelli tenuti con altri sistemi, fissando solamente un termine per la stampa al fine di rendere i dati non modificabili in vista dei controlli. L'inosservanza del termine, dunque, avrebbe potuto comportare tutt'al più l'applicazione di una sanzione fissa per l'irregolarità contabile, ma non incidere sul diritto alla detrazione. Le ragioni della società non sono però state accolte dal giudice di legittimità. Nella sentenza, la Cassazione ha anzitutto rilevato che le modifiche apportate all'art. 7, comma 4-ter, dalla legge n. 342/2000 sono entrate in vigore successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni relative al 1999, e che la predetta legge non è retroattiva e non contiene disposizioni transitorie volte a sanare irregolarità pregresse. Posto, dunque, che nella fattispecie è applicabile la precedente versione dell'art. 7, comma 4-ter, la Corte ha osservato che tale disposizione considera regolare la tenuta dei registri meccanografici, pur in difetto di trascrizione cartacea, soltanto relativamente ai dati dell'esercizio corrente e alla condizione che i dati risultino aggiornati e vengano stampati immediatamente a richiesta. Nella fattispecie, è pacifico che il primo presupposto non sussiste, in quanto i dati non trascritti si riferivano all'anno precedente. Ne discende che i dati non possono considerarsi registrati, circostanza che comporta, spiega la Corte, l'esclusione del diritto alla detrazione senza che occorra una espressa previsione normativa in tal senso.
