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Pensioni, piccoli aumenti dal 2011

del 09/11/2010
di: di Gigi Leonardi
Pensioni, piccoli aumenti dal 2011
Busta paga un pochino più pesante per i pensionati a partire dal prossimo gennaio. Si tratta della cosiddetta perequazione automatica (l'ex scala mobile) stimata in un più 1,4%. L'aumento sarà particolarmente contenuto per gli assegni medio-alti, in quanto il 31 dicembre scade il triennio che stabiliva l'aggiornamento pieno (100% dell'Istat) dei trattamenti d' importo sino a 2.305 euro.

In attesa del decreto ministeriale, facciamo quindi un po' di conti. Va anzitutto precisato che l'aumento attribuito in via provvisoria lo scorso gennaio, è risultato dello stesso valore (0,7%) del dato definitivo fornito dall'Istat per il 2009 Ciò vuol dire che non occorre procedere ad alcun conguaglio. L'indice definitivo dell'inflazione 2010 si potrà naturalmente conoscere solo a fine dicembre. Nel frattempo gli enti devono prepararsi al rinnovo dei mandati di pagamento per il 2011, sulla base di un dato provvisorio che dovrà essere indicato nel corso di questo mese di novembre da un apposito decreto del ministro dell'economia, di concerto con il ministro del lavoro. Il valore provvisorio, stando ai nostri calcoli (basati sugli ultimi dati Istat), dovrebbe essere pari all'1,4%, indice costruito sulla base del valore medio registrato lo scorso settembre.

Pensioni minime. Con l'incremento dell'1,4% l'importo del trattamento minimo sale da 460,97 a 467,43 al mese. Con l'aggiornamento Istat, sale anche l'assegno sociale, la rendita assistenziale corrisposta agli ultrasessantacinquenni privi di altri redditi, introdotta dalla riforma Dini (legge n. 335/1995) in sostituzione della «vecchia» pensione sociale: passa da 411,53 a 417,30 euro al mese. Mentre la pensione sociale, ancora prevista per i titolari della stessa al 31 dicembre 1995, raggiunge 343,90 euro al mese.

Superiori al minimo. Per le pensioni d'importo superiore al trattamento minimo, l'aliquota percentuale di aumento si applica a scalare, secondo determinate fasce d'importo. Al riguardo occorre ricordare l'art. 5, comma 6, della legge n. 127/2007 (il provvedimento che ha deciso la 14ª mensilità per i pensionati meno abbienti con più di 65 anni) stabilisce che: «Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100%». In parole più semplici, questo significa che nel triennio 2008-2010 gli aggiornamenti hanno avuto il seguente andamento:100% dell'indice Istat sull'importo mensile sino a cinque volte il trattamento minimo e 75% sulla quota mensile eccedente cinque volte l'importo del trattamento minimo. Nel 2011, in assenza di un apposito intervento legislativo (forse nel cosiddetto «milleproroghe»?), si ritorna quindi al passato, e cioè aggiornamento del:

* 100% sull'importo mensile sino a tre volte il trattamento minimo Inps;

* 90% sulla quota mensile compresa tra tre e cinque volte il trattamento minimo;

* 75% sulla quota mensile eccedente cinque volte l'importo del trattamento minimo.

Di conseguenza, l'aumento per l'anno prossimo sarà così articolato:

* 1,4% (ossia l'aliquota intera) sulla fascia di pensione mensile sino a 1.382,91 euro, il triplo del minimo di dicembre 2010;

* 1,26 % (90% dell'incremento) sulla fascia compresa tra 1.382,91 e 2.304,85 euro, cinque volte il minimo 2010;

* e 1,05% (75% dell'aliquota di aumento) sulla quota mensile eccedente 2.304,85 euro, cinque volte il minimo 2010.

Il vecchio milione. Chi beneficia dell'aumento previsto dalla finanziaria 2002 (art. 38 della legge 448/2001) che a suo tempo ha consentito di riscuotere 516.46 euro (il famoso milione di lire al mese del precedente governo Berlusconi), nel 2011 incasserà 603,87 euro. L'anno prossimo l'ex milione, che ricordiamo spetta agli ultrasettantenni (o ultrasessantenni se invalidi totali), verrà attribuito a condizione che l'interessato non consegua redditi propri d'importo superiore a 9.624,03 euro. Se si tratta di soggetto coniugato è inoltre necessario che il reddito, cumulato con quello del coniuge, non superi i 15.048,93 euro. A tal fine si considerano i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da Irpef, con esclusione della casa di abitazione.

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