Lo svolgimento di attività di impresa nelle sue varie forme è ciò che concretamente mette più a repentaglio la compatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. La circolare in commento punta l'attenzione sul concreto esercizio dell'attività la cui compatibilità deve essere vagliata caso per caso, affermando che occorre porre a confronto attività oggettivamente svolte e non mere qualità assunte (per esempio altri titoli professionali conseguiti). Nel sostenere il principio della prevalenza della sostanza sulla forma il Cndcec suggerisce l'indagine di alcuni «elementi probatori» per verificare l'inesistenza dell'esercizio dell'attività, quali la posizione Cciaa inattiva, l'assenza di costi e ricavi e investimenti, o la mancanza di luogo di svolgimento dei lavori, le attestazioni e certificazioni rilasciate da terzi. Tali elementi dovranno essere valutati congiuntamente a tutte le informazioni rinvenibili da parte dell'Ordine Territoriale in fase di aggiornamento e verifica periodica dei requisiti degli iscritti, fra cui appunto l'assenza di incompatibilità, da effettuarsi almeno una volta l'anno (art. 12, c.1, lett. e) dlgs 139/05).
Sempre compatibile, invece, risulterà l'iscritto all'albo che sia socio gerente e illimitatamente responsabile in società aventi ad oggetto la revisione legale dei conti che sia contemporaneamente amministratore nella stessa, detenendone un interesse prevalente. Esclusa l'incompatibilità, poi, nel caso di attività d'impresa diretta alla mera gestione patrimoniale o di godimento o conservativa. Pienamente riconosciuta la compatibilità della carica di amministratore assunta sulla base di uno specifico incarico professionale da parte del cliente e diretta al perseguimento dell'interesse di quest'ultimo.
