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Fisco, parole sulla sabbia ma fino alla notifica

del 06/11/2010
di: di Debora Alberici
Fisco, parole sulla sabbia ma fino alla notifica
Dichiarazione del contribuente sempre ritrattabile prima della notificazione dell'avviso di liquidazione. Dopo, invece, il cittadino è tenuto a provare in giudizio gli errori.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22553 del 5 novembre 2010, ha respinto il ricorso di un contribuente.

In queste lunghissime motivazioni la sezione tributaria fissa un paletto importante sulla ritrattazione della dichiarazione. Nel passaggio chiave si legge infatti che «la facoltà di ritrattare e di modificare la dichiarazione produce effetti diversi a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa: nel primo caso, infatti, l'ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l'esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati, ma con onere della prova a suo carico; nella seconda ipotesi (cui corrisponde quella in esame), invece, pur non potendo considerarsi precluso l'esercizio della facoltà di correzione, quest'ultima, venendo necessariamente ad operare in sede contenziosa, pone a carico del contribuente tutti gli oneri di dimostrazione sulla correttezza della rettifica proposta».

In queste interessanti motivazioni i giudici del Palazzaccio hanno inoltre precisato che è valido l'accertamento anche se privo del processo verbale di constatazione nel quale si certifica che il contribuente non ha voluto partecipare al contraddittorio con l'amministrazione finanziaria. Ciò perché, ha spiegato il Collegio, non ha alcun senso logico pretendere «a pena di nullità dell' avviso, anche nel caso in cui il contribuente non aderisca all'invito) o imporre la redazione (e la conseguente allegazione all'atto di imposizione fiscale) di un verbale negativo, di mera attestazione della mancata comparizione del contribuente invitato, atteso che un siffatto adempimento è del tutto ultroneo perché non contribuisce in alcun modo (né il ricorrente svolge alcuna considerazione in proposito) a rendere più chiara e/o completa la motivazione di detto atto».

Insomma in coerenza con questo principio, fra l'altro affermato in passato anche dalle Sezioni unite civili della Cassazione, «deve ribadirsi», scrivono i giudici, «esser necessario e sufficiente, in ipotesi di mancata accettazione dell' invito da parte del contribuente, che l'Ufficio si limiti ad indicare nell'atto di imposizione i dati dell'avvenuto rispetto della norma (oltre che ad offrirne, poi, la prova in giudizio in ipotesi di avversa contestazione)».

La vicenda riguarda un contribuente, che svolgeva attività di agricoltore e in parte industriale. Aveva ricevuto da un ufficio delle imposte abruzzese un accertamento basato sui parametri presuntivi, ragguagliati anche alla sua dichiarazione.

L'uomo aveva impugnato l'atto impositivo denunciando, fra l'altro, degli errori in dichiarazione. In primo grado aveva vinto e in appello aveva perso. Poi il ricorso in Cassazione che ha reso definitiva la sentenza pro fisco emessa dalla Ctr abruzzese.

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