La vicenda vedeva le Poste ricorrere contro un comune, il quale aveva notificato all'azienda un avviso accertamento ai fini Ici, riferito a un immobile della società adibito a centro postale meccanizzato, contestando l'omessa presentazione della dichiarazione e il relativo omesso versamento.
L'azienda ricorreva presso la Ctp Genova, sostenendo l'erronea attribuzione della classificazione catastale, sulla base della destinazione particolare del fabbricato. Il collegio accoglieva e contro la pronuncia si costituiva presso la Ctr Liguria l'ente locale, che incassava il verdetto favorevole. Da qui il ricorso per cassazione del contribuente.
La Suprema corte rileva che, in sede di appello, la Ctr ha sì riconosciuto che la classificazione attribuita all'immobile non fosse «particolarmente appropriata alle caratteristiche dell'edificio adibito a servizi postali», omettendo però di motivare sulla fondatezza o meno della pretesa tributaria. Infatti, i giudici liguri avevano affermato che la funzione di classificazione dei beni immobili spetta per legge all'Agenzia del territorio, nel caso in commento non sollecitata dal contribuente. Viceversa, la Ctr aveva ritenuto di limitare il proprio compito decisionale all'esame della legittimità dell'avviso di accertamento: dal momento che questo scaturiva dall'omessa dichiarazione, l'operato del comune accertatore era stato validato.
Ma tale interpretazione non convince gli «ermellini», secondo i quali il giudizio che si svolge davanti alle commissioni tributarie è un giudizio di merito a cognizione piena. Il che comporta che Ctp e Ctr possano acquisire tutti gli elementi di decisione, essendo dotate di ampio potere estimativo, anche sostituivo.
Pertanto, tornando alla controversia in esame, la Cassazione evidenzia che la Ctr ha «completamente omesso di approfondire l'esame dei criteri di classamento previsti dalla legge», nonché di spiegare perché la classificazione attribuita dal comune non fosse particolarmente appropriata alle caratteristiche dell'edificio.
Sulla base di questi motivi, la Corte accoglie le doglianze della contribuente, cassando la sentenza impugnata e rinviando, per rinnovato esame, ad altra sezione della Ctr Liguria.