
Obbligo informativo per i lavoratori. I controlli si fondano su una legge di qualche anno fa, la n. 160 del 1988 che ha convertito il dl n. 86 dello stesso anno. Il comma 5 dell'articolo 8 di questa legge stabilisce che il lavoratore decade dal diritto al trattamento d'integrazione salariale qualora non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Inps dello svolgimento di una nuova attività remunerata. In altre parole, chi beneficia di ammortizzatori sociali è tenuto a comunicare preventivamente all'Inps l'eventuale rioccupazione, sia in attività di lavoro autonomo che subordinata, che dia luogo a percezione di un nuovo reddito. Un obbligo, questo, che è stato ribadito dall'Inps nella circolare n. 130/2010.
Cumulo cigs e attività di lavoro. In quella circolare, in particolare, l'Inps ha dato un quadro aggiornato di regole attualmente vigenti in materia di cumulo tra prestazioni assistenziali e redditi derivanti da nuove attività lavorative, sia subordinate che autonome (si veda ItaliaOggi7 del 30 agosto). La disciplina sul «cumulo» tra cig e attività di lavoro, ha spiegato l'Inps, risale ad anni addietro e la giurisprudenza ne ha fornito una lettura interpretativa cui si è adeguato anche lo stesso istituto previdenziale. In sostanza, il principio da sempre riconosciuto è quello della parziale incumulabilità (o parziale cumulabilità) tra indennità di cassa integrazione e lavoro. Tre le diverse ipotesi inquadrate dall'Inps:
I controlli. Nel messaggio n. 26718/2010 l'Inps spiega che, poiché sono stati rilevati casi in cui i lavoratori non hanno adempiuto all'obbligo di comunicazione preventiva della rioccupazione, obbligo confermato dalla costante giurisprudenza, dispone di procedere a un puntuale controllo di tutte queste situazioni e al contestuale recupero delle indennità indebitamente percepite che, peraltro, danno luogo ad un ingiustificato arricchimento o, ricorrendone gli elementi soggettivi ed oggettivi, a fatti penalmente rilevanti. L'istituto, in particolare, ha rilevato casi anomali tra l'altro in aziende in amministrazione straordinaria, quali aziende del trasporto aereo e aziende di call center.