Dal 15 novembre. Previsto dalla Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), il fondo di solidarietà è stato regolamentato con il dm n. 132/2010 (si veda ItaliaOggi del 19 e 20 agosto) cui ha fatto seguito il dm 14 settembre che ha individuato la Consap come soggetto gestore del fondo. Finalità del fondo è consentire uno stop al pagamento delle rate di mutuo a favore dei soggetti che versino in certe situazioni occupazionali e in possesso di determinati prerequisiti.
Il modulo di domanda. Il modello di domanda è predisposto in forma di autocertificazione (dpr n. 445/2000). Riporta, per ciascuno degli eventi che danno diritto all'agevolazione, la documentazione in copia semplice che il richiedente (mutuatario) è tenuto ad allegare all'istanza, per attestare di trovarsi in una delle previste condizioni per le quali è possibile la sospensione del pagamento delle rate di mutuo.
Requisiti e condizioni. Le linee guida, ricordati i requisiti soggettivi (titolo di proprietà sull'immobile, mutuo non superiore a 250 mia euro in ammortamento da almeno un anno, Isee non superiore a 30 mila euro), precisano che tutti e 3 devono sussistere alla data di presentazione della domanda. In casi di mutuo cointestato è sufficiente che i 3 requisiti sussistano in capo anche soltanto ad uno dei mutuatari; ciò nonostante, la sospensione verrà accordata per l'importo dell'intera rate, fermo restando il previo consenso degli altri mutuatari alla richiesta di sospensione. Ancora, le linee guida spiegano che il periodo di un anno di ammortamento (requisito) va inteso al netto dell'eventuale periodo di preammortamento. E che la sospensione non può essere richiesta una volta che sia iniziato il «procedimento esecutivo per l'escussione della garanzia», ovvero dopo la notifica dell'atto di pignoramento (ex articolo 491 del codice di procedura civile). Tra i mutui ai quali è applicabile l'agevolazione, precisano sempre le linee guida, sono inclusi quelli oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite e di cartolarizzazione (legge n. 130/1999), nonché i mutui erogati per «portabilità» tramite surroga (dl n. 7/2007), se al momento di tale surroga sono d'importo non superiore a 250 mila euro.
Compatibilità con altri incentivi. Le linee guida ribadiscono che la sospensione può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel corso del contratto (di mutuo). Nel periodo di stop sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate. Inoltre, precisano che il mutuo deve essere «in corso di ammortamento» e, pertanto, l'ammissione al fondo è concessa qualora, alla data di presentazione della domanda, il mutuatario (il richiedente) non stia beneficiando di altre misure analoghe di sospensione, concordate con la propria banca o previste da altre iniziative legislative o meno. In tal caso, per accedere al fondo di solidarietà (e quindi alla sospensione) si rende necessario attendere prima la ripresa del regolare ammortamento del mutuo.
Interessi e copertura dei costi. Sempre le linee guida precisano che la sospensione non determina applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione stesso. Aggiungono che, a fronte di tale sospensione, il fondo rimborsa esclusivamente gli oneri finanziari corrispondenti alla quota di interessi delle rate per le quali vale la sospensione, secondo il parametro di riferimento del tasso d'interesse applicato ai mutui e in particolare:
a) per i mutui a tasso variabile, l'Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero l'Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate;
b) per i mutui a tasso fisso, il tasso Irs in euro del circuito Reuterz di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente all'atto della sospensione;
c) per i mutui con opzione di scelta di tasso (fisso o variabile), il parametro di indicizzazione pari a quello vigente all'atto della sospensione;
d) per i mutui bilanciati, lo stesso parametro previsto per i muti a tasso fisso.
Ciò significa, a parere dell'Abi (circolare n. 2959 di ieri), che ferma restando la misura rimborsata dal fondo, la banca mutuante potrà addebitare al mutuatario la quota interessi maturata nel periodo di sospensione, corrispondente alla differenza tra quanto di competenza della banca (stabilito nel contratto di muto) e quanto effettivamente rimborsato dal fondo. Le modalità di rimborso di questa quota interessi, evidentemente, andranno concordate tra le parti e preventivamente comunicate dalla banca al mutuatario.
La banca fa da consulente. Le linee guida, infine, affidano alla banca l'obbligo ad acquisire il modulo di domanda, completo di tutta la documentazione, procedendo a un controllo formale in ordine alla completezza e regolarità. Quindi, secondo l'Abi, è necessario che la banca verifichi che il modulo della domanda sia stato compilato correttamente e che i documenti allegati corrispondano formalmente a quelli prescritti, senza entrare nel merito del contenuto degli stessi documenti né delle dichiarazioni rese.
