Il tribunale ha però disatteso anche una circolare dell'Agenzia del territorio (n. 4/2008 del 20 maggio 2008), che aveva escluso in radice la possibilità di iscrivere ipoteca con le ingiunzioni fiscali.
Nella circolare richiamata l'Agenzia del territorio ha sottolineato, innanzi tutto, il fatto che la riscossione coattiva dei tributi locali e delle altre entrate specifiche delle province e dei comuni può essere effettuata con la procedura individuata dal regio decreto 639 del 1910, se detta riscossione è svolta in proprio dal medesimo ente o è affidata ai soggetti iscritti nell'apposito albo, di cui al comma 1, dell'art. 53, dlgs 446/1997 (concessionari locali). In questo caso si discute se è legittimo iscrivere ipoteca legale sugli immobili del debitore. Secondo la circolare dell'agenzia del territorio, sulla base del dpr 602/1973, l'ingiunzione ex rd 639/1910 non risulta essere titolo esecutivo idoneo per effettuare l'iscrizione ipotecaria. Manca tra l'altro una norma che espressamente preveda tale possibilità per le ingiunzioni.
Da qui la conclusione della impossibilità di iscrivere ipoteca legale.
Di diversa opinione è stato il tribunale di Mantova. Nel caso specifico il conservatore ha rifiutato di iscrivere ipoteca senza riserva su immobili di un contribuente, a richiesta di una società di riscossione iscritta all'albo previsto dal dlgs 446/1997. Si è trattato del recupero di crediti per ici e tassa smaltimento rifiuti. Secondo la società di riscossione l'ipoteca sarebbe stata legittima sulla base dell'articolo 77 del dpr 602/1973, che con riguardo al ruolo consente di iscrivere ipoteca, e dell'articolo 36 della legge 248/2007, che richiama il predetto decreto. E, sempre secondo la società, l'ufficio avrebbe dovuto procedere alla iscrizione senza riserva.
Si consideri che il conservatore iscrive l'ipoteca con riserva quando risultano fondati dubbi sulla iscrivibilità dell'ipoteca (articolo 2674 bis del codice civile). Insomma l'iscrizione ipotecaria con riserva ha di fatto poco valore ed è contrastabile dal debitore. Da qui il reclamo della società al tribunale, che ha dato torto all'Agenzia delle entrate. La motivazione del provvedimento fa appello alla natura dell'ingiunzione degli enti pubblici, che cumula sia la qualità di titolo esecutivo sia di atto prodromico all'esecuzione coattiva (come il precetto nella procedura civile). Tra l'altro l'ingiunzione è equiparata alla cartella esattoriale.
Da questo argomento il tribunale trae la conseguenza della compatibilità della disciplina di cui al dpr 602/1973 con quella della ingiunzione fiscale. Il tribunale non ha riconosciute fondate neppure le difese dell'agenzia del territorio, che hanno richiamato la tesi espressa nella citata circolare del 2008. Con queste premesse il tribunale ha ordinato all'agenzia del territorio di provvedere alla iscrizione dell'ipoteca senza alcuna riserva.
Lo stesso tribunale sottolinea la novità e l'obiettiva incertezza della questione, tanto che non ha condannato l'agenzia del territorio a pagare le spese processuali. Grazie a orientamenti di questo tipo le amministrazioni locali hanno una convincente arma in più (con una efficacia immediata pari solo al fermo amministrativo del veicolo) per procedere alla riscossione coattiva. Non è stato, tuttavia, chiarito se valgono limiti di importo minimo per procedere all'iscrizione ipotecaria.
