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Crisi, l'Iva resta senza sconti

del 26/10/2010
di: di Christina Feriozzi
Crisi, l'Iva resta senza sconti
Accordi di ristrutturazione senza appeal fiscale. Nell'ambito degli stessi, infatti, al debitore non sono concessi sconti né sull'Iva, né sulle ritenute alla fonte. È quanto rileva la circolare Assonime n. 33 del 25 ottobre 2010, sul tema «Ristrutturazione del debito e risanamento delle imprese in crisi: le nuove norme introdotte dalla manovra finanziaria». Anche i finanziamenti necessari per accedere agli accordi di ristrutturazione (cd. finanza ponte) di cui all'art. 182-quater l.f. potranno essere ammessi in prededuzione, ma solo nel caso in cui l'accordo venga omologato.

Scarso incentivo fiscale per gli accordi di ristrutturazione. Con la transazione fiscale (art. 182-ter l.f.) l'imprenditore, in occasione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle Agenzie fiscali e dei contributi obbligatori.

Restano, in sostanza, esclusi dalla transazione i tributi locali e quelli costituenti risorse proprie dell'Ue, nonché l'Iva per la quale la proposta può prevedere esclusivamente il pagamento dilazionato. Ora, la nuova disposizione estende la sola dilazionabilità anche alle ritenute operate e non versate dall'imprenditore e non anche la falcidia del credito, poiché, rileva la circolare, si tratta di somme di terzi, che il sostituto trattiene allo scopo di riversarle allo Stato.

Assonime, tuttavia, segnala come nella maggior parte dei dissesti finanziari la quota di debito verso l'Erario rappresenti spesso una percentuale molto elevata e come tale debito sia in larga misura rappresentato proprio da Iva e ritenute anziché da imposte dirette, in assenza costante di imponibile.

La possibilità soltanto di un pagamento rateizzato di tale debito e non anche di un pagamento in percentuale limita gli effetti della transazione e non produce l'auspicato effetto di incentivo al ricorso alle soluzioni concordate della crisi.

Sul tema si rileva, inoltre, che non sono state introdotte, dalla manovra correttiva, le disposizioni volte a rendere fiscalmente vantaggioso il ricorso agli accordi di ristrutturazione dei debiti. In pratica, il trattamento delle rinunce dei creditori in sede di accordo non è conforme a quello previsto per il concordato (art. 88 e 101 Tuir). Per il debitore, infatti, non si considera sopravvenienza attiva la riduzione del debito che si realizza con il concordato (cd. bonus di concordato) e per il creditore la rinuncia alla soddisfazione integrale si traduce in una perdita su credito deducibile. La mancanza di previsioni analoghe per gli accordi di ristrutturazione comporta che a fronte di una parziale rinuncia al credito, il debitore registra una sopravvenienza attiva – come tale tassabile – e il creditore non può dedurre la parte del credito a cui ha rinunciato in esecuzione di un accordo di ristrutturazione, incorrendo in una minusvalenza normalmente non deducibile.

Prededuzione dei finanziamenti. La prededucibilità comporta una deroga alla par condicio creditorum, ma, per Assonime, essa è giustificata da ragioni di riuscita della procedura determinando un'utilità per tutta la massa dei creditori. Il riscorso a soluzioni che privilegiano la prosecuzione dell'attività, infatti, sono le ragioni alla base del nuovo art. 182-quater l.f. introdotto dall'art. 48, legge 122 del 30/7/2010. L'importanza di favorire l'accesso a nuova finanza, in tutti i casi in cui la crisi appare reversibile e transitoria, rileva la circolare, ha esteso la regola della prededuzione agli accordi di ristrutturazione dei debiti e ha consentito la garanzia del rimborso anticipato anche ai finanziamenti effettuati prima dell'apertura delle procedure (cd. finanza ponte). In ogni caso la prededucibilità è legata al requisito dell'omologa dell'operazione.

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