Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della cassazione nella sentenza n. 18565/2009, l'esclusione dall'Ici per gli immobili rurali, è strettamente collegata alla categoria catastale che deve essere necessariamente individuata nella categoria A/6 per le abitazioni, e D/10 per gli immobili strumentali. Quindi, secondo i giudici di Piazza Cavour, l'unico criterio oggettivo previsto dalla norma, è «il riconoscimento della ruralità della costruzione in se per se considerata, a prescindere dalla circostanza se la stessa sia di proprietà di una persona fisica ovvero di una persona giuridica, a prescindere se vi sia una coincidenza soggettiva tra il proprietario del terreno agricolo e fabbricato rurale e a prescindere dalla forma del reddito prodotto». Secondo il supremo collegio quindi, la forma prevale sulla sostanza ed inoltre, una caratteristica statica attribuita al fabbricato, prevale sempre sull' effettivo utilizzo agricolo dell'immobile, negando così le agevolazioni fiscali a quei corpi di fabbrica non espressamente censiti nelle categorie catastali A/6 e D/10. Di diverso avviso la Commissione tributaria provinciale di Treviso nella sentenza n. 84/3/10 di cui al commento; infatti, i giudici provinciali, anche sulla base di una specifica interpretazione fornita dall' ufficio finanziario, giungono ad una diversa conclusione che, assegnando prevalenza alla sostanza ed all'effettivo utilizzo e non alla statica e formale identificazione catastale, ristabilisce più correttamente, a parere di chi scrive, i termini della questione.
L'Agenzia del territorio nella circolare 4/T del 16 maggio 2006, al punto n. 3, spiega quali siano i rapporti tra la normativa catastale e quella fiscale per alcune specifiche tipologie di immobili. L'Agenzia erariale, trattando quindi delle abitazioni e dei fabbricati strumentali all'attività agricola, ed assegnando una esenzione dalle imposte ai fabbricati strumentali relativi a questa stessa attività, afferma testualmente. «In conseguenza di questa scelta si vengono a trovare iscritti nel catasto dei fabbricati costruzioni (abitazioni ed annessi agricoli) con rendita attribuita, al pari di tutte le altre unità immobiliari urbane, ma che sono invece strumentali ai fini dell'attività agricola e quindi esenti da imposta sui redditi dei fabbricati. Riepilogando sinteticamente, si può affermare che le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola, in relazione alle specifiche caratteristiche e destinazioni, potranno essere censite o come unità a destinazione abitativa in una delle pertinenti categorie del gruppo A, ovvero come unità destinate ad attività produttive agricole, nella citata categoria D/10, sempreché le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite. Nel caso contrario, di ordinarietà delle caratteristiche delle costruzioni rurali ad uso produttivo, queste potranno essere censite nelle categorie ordinarie più consone (C/2, C/3, C/6, C/7 ecc.)». L'amministrazione finanziaria quindi, a differenza di quanto stabilito dalla cassazione, riconosce il diritto all'agevolazione fiscale non subordinandola a formalismi legati al censimento. Del resto, quest'ultimo concetto della circolare 4/T era già stato espresso nella circolare n.96/T del 9 aprile 1998.
