Nel caso di conferimenti di azienda effettuati in neutralità fiscale va assunto sempre il costo dei beni in capo alla società conferente. Quindi, se la società conferitaria stanzia al conto economico degli importi minori rispetto a questo parametro, la differenza potrà essere comunque deducibile mediante una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Se la differenza, invece, è imputabile a un cambiamento di valutazione della vita utile del bene, non potrà essere seguito lo stesso comportamento. È questa l'indicazione della norma di comportamento n. 178 messa a punto dall'Adc il cui contenuto illustra le conseguenze derivanti dalla operazione di conferimento effettuato ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 176 del Tuir che regola, come noto, la neutralità fiscale delle operazioni di specie che riguardano appunto azienda o rami di azienda. Il documento, inizialmente, propone una osservazione di generale commento delle disposizioni contenute nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi come introdotte dalla legge n. 244 del 2007. Di fatto, la particolarità della norma risiede nel fatto che il regime di neutralità implica come, nelle operazioni di conferimento, il soggetto conferitario subentri nella posizione del soggetto conferente in relazione agli elementi attivi e passivi dell'azienda ricevuta. In questa ottica non assumono valenza ai fini fiscali i maggiori valori espressi, ad esempio, dalla valutazione effettuata in sede di conferimento a meno che il soggetto conferitario non azioni il meccanismo di riconoscimento di tali maggiori valori mediante il pagamento di una imposta sostitutiva, comportamento che comunque non ha effetti sulla partecipazione acquisita dal soggetto conferente in seguito alla operazione di specie. Quindi, in applicazione del regime di neutralità il costo degli elementi attivi e passivi riconosciuti fiscalmente in capo al conferitario è quello già riconosciuto in capo al conferente alla data di effetto del conferimento, indipendentemente dalla tecnica contabile e valutativa utilizzata in sede di conferimento. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento il conferitario assume il costo fiscale dei beni come risultante anche in capo al soggetto conferente e applicando nel caso di immobilizzazioni materiali, i coefficienti tabellari contenuti nel decreto 31 dicembre 1988 ovvero nel caso di immobilizzazioni immateriali o di spese relative a più esercizi, le misure di deducibilità individuate dagli artt. 103 e 108 del Tuir. Il documento afferma che la deducibilità degli ammortamenti così calcolati è riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, sulla base della tecnica contabile e valutativa utilizzata dal conferitario, tali quote di ammortamento risultino superiori a quelle imputate a conto economico. Ai fini del sostenimento della deducibilità dei componenti negativi, viene richiamato l'articolo. 109, comma 4 lett. b del Tuir il quale legittima la deduzione, mediante una variazione in diminuzione effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, di spese e altri componenti negativi che pur non essendo imputabili al conto economico «sono deducibili per disposizione di legge». Nello specifico viene affermato come la «disposizione di legge» è quella che sancisce imperativamente la neutralità dei conferimenti d'azienda, dalla quale consegue una continuità dei valori fiscalmente riconosciuti indipendentemente dai comportamenti contabili e valutativi adottati dalla società conferitaria.