
Il rimborso non può essere richiesto dall'operatore nazionale che nel paese estero, nel periodo di riferimento:
- aveva una stabile organizzazione;
- ha effettuato operazioni attive (diverse dalle prestazioni non imponibili di trasporto e accessorie, nonché da quelle per le quali debitore dell'imposta è il destinatario).
Diversamente dal passato, le richieste di rimborso non vanno indirizzate all'amministrazione estera, bensì alla propria autorità fiscale, che provvederà poi all'inoltro all'autorità competente. Le imprese italiane, pertanto, devono trasmettere le istanze attraverso il portale elettronico attivato dall'Agenzia delle entrate, secondo le disposizioni contenute nell'art. 38-bis1 e nel provvedimento attuativo del 1° aprile 2010.
L'agenzia effettuerà alcuni riscontri preliminari e non darà seguito all'istanza nel caso in cui accerti che il richiedente, nel periodo di riferimento:
- non ha svolto un'attività rilevante ai fini Iva
- ha effettuato unicamente operazioni che non consentono la detrazione
- si è avvalso del regime dei contribuenti minimi oppure del regime speciale dei produttori agricoli.
Nel caso in cui riscontri una delle suddette situazioni ostative, il centro operativo di Pescara, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, emetterà un provvedimento di rigetto e lo notificherà al richiedente, il quale potrà impugnarlo secondo le disposizioni sul contenzioso tributario.
Si ricorda che l'importo minimo rimborsabile è di 50 euro se la richiesta si riferisce all'anno solare, ovvero di 400 euro se si riferisce invece a un periodo inferiore (che deve essere però di almeno tre mesi). Le nuove regole procedurali, applicabili a decorrere dalle istanze presentate dal 1° gennaio 2010, anche riferibili agli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2009, fissano inoltre al 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento il termine ultimo per la trasmissione delle richieste di rimborso (fino all'anno scorso il termine era il 30 giugno). Come si diceva, però, per le istanze relative a periodi di riferimento del 2009, la direttiva 2010/66 ha spostato la scadenza al 31 marzo 2011.
La riapertura del termine per gli acquisti 2009 è importante anche in considerazione della portata oggettivamente più ampia del diritto al rimborso per tale annualità rispetto agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2010. Per effetto della revisione delle regole in materia di territorialità delle prestazioni di servizi scattata all'inizio di quest'anno, infatti, l'ipotesi del rimborso dell'Iva pagata in un altro stato membro può oramai realizzarsi, oltre che per gli acquisti di beni, solo per le prestazioni di servizi speciali elencate negli artt. 7-quater e 7-quinquies del dpr 633/72, in quanto tassate nel luogo di esecuzione materiale (es. servizi alberghieri e di ristorazione, partecipazione a fiere ed esposizioni); le prestazioni generiche, infatti, sono tassate nel paese in cui è stabilito il committente.