Contro questa decisione la procura ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. La terza sezione penale ha infatti precisato che «nella ipotesi concreta, vi è stata una ripresa di immagini comunicative (inutilizzabili per carenza del necessario provvedimento autorizzatorio) e non comunicative captate in un appartamento (adibito a studio professionale) dove si svolgevano manifestazioni di vita privata e che è ricompreso nell'ambito della nozione di domicilio». Ma non solo. La singolarità che il caso introduce si incentra nella circostanza che le riprese «sono state effettuate da persona che era protagonista dell'episodio, verso la quale il suo interlocutore non aveva lo jus excludendi, perché si trovava nel suo abituale ambiente di lavoro che costituiva il suo domicilio per un periodo di tempo limitato della giornata (nell'arco del quale sono stati commessi i fatti)».
Insomma, la donna non ha violato con interferenze indebite la intangibilità del domicilio né la necessaria riservatezza su attività che si devono mantenere nell'ambito privato essendo, si ripete, nel suo domicilio e riprendendo illeciti che la riguardavano.
«La mancata violazione della tutela prevista dall'articolo 14 Cost.», chiude il Collegio, «supera il problema, inerente la necessità di un provvedimento autorizzatorio anche per le riprese visive di comportamenti non comunicativi in luoghi privati». Non essendo configurabile alcuna intrusione nell'altrui domicilio, la videoripresa è dunque lecita.
