La Corte suprema ha accolto parzialmente il ricorso. La norma di riferimento è l'articolo 276, comma 1, del codice di procedura penale, che impone a chi si trova agli arresti domiciliari di non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi. Secondo la Corte la prescrizione va intesa non solo nel senso del divieto di parlare con persone estranee all'ambito familiare, ma anche nel senso di non entrare in contatto con altri soggetti, a prescindere dal mezzo usato. Questo vale per le comunicazioni vocali e anche scritte attraverso internet.
Si legge nella sentenza, infatti, che la tecnologia della rete consente di scambiare informazioni tramite web e che anche questo scambio di dati deve essere, ai fini della legge penale, qualificato come comunicazione. Da qui la conseguenza che la prescrizione dell'articolo 276 del codice di procedura penale citato va adeguata al significato che la parola «comunicare» ha assunto attualmente. Se c'è un divieto di comunicare, questo vale anche per quegli strumenti informatici, tramite i quali l'indagato può entrare in contatto con terzi. Così come può avvenire per i meno tecnologici «pizzini» o a gesti o con comunicazioni televisive anche mediate.
Se la persona arrestata si intrattiene con terzi sul social network, allora, sta comunicando con terzi e, se si prova tutto ciò, l'indagato potrà vedersi sostituita la misura degli arresti domiciliari con quella più pesante della custodia in carcere. Attenzione, però, la sentenza non impone un divieto assoluto: l'uso di internet non può essere vietato tout court, si legge nel provvedimento, ma solo quando ha la funzione di comunicazione indebita con terzi. Anche l'indagato agli arresti domiciliari può usare la rete se l'accesso ha scopi conoscitivi o di ricerca, senza entrare in contatto con altre persone.
