Ponteggi mobili
Sono strutture realizzate con elementi componibili metallici (tipo ponteggio) in un'unica campata e mobili su ruote.
Tali attrezzature non sono soggette ad alcuna autorizzazione se operano costantemente su ruote e se previsti dal costruttore per essere impiegati senza l'adozione di stabilizzatori fino all'altezza e per gli usi cui sono effettivamente adibiti. Il loro uso è destinato principalmente a lavori di costruzione o manutenzione di breve durata.
Le caratteristiche costruttive che contraddistinguono queste attrezzature sono:
*altezza massima di 15 m, dal piano di appoggio all'ultimo ripiano di lavoro. I ponteggi con altezza superiore a 6 m devono essere muniti di piedi stabilizzatori;
*ruote metalliche con diametro almeno pari a 20 cm e larghezza della fascia non inferiore a 5 cm, dotate di un meccanismo di bloccaggio;
*dispositivo (livella o pendolo) alla base del ponteggio per il controllo della orizzontalità della base;
*blocco dell'innesto verticale fra gli elementi del ponteggio per impedire lo sfilo accidentale;
*piani di lavoro e passaggio continui (con coefficiente non minore di 4 rispetto alla rottura) ben ancorati ai correnti di appoggio, protetti con parapetti normali e fermapiede alto 20 cm. Possono essere muniti di botole di passaggio, purché richiudibili;
*scale di accesso, con inclinazione superiore a 75°, protette con paraschiena di sicurezza, a meno che non si adotti un dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza. Le scale aventi inclinazioni inferiori a 75° devono essere dotate di gradini piani ed essere protette verso il vuoto;
* applicazione della targa riportante i seguenti dati: altezza massima, portata massima, numero massimo di piani di lavoro, portata unitaria dei piani di lavoro, numero delle persone ammesse per ciascun piano di lavoro, peso del ponteggio in ordine di lavoro, anno di costruzione, numero di fabbrica, ditta costruttrice, divieto di avvicinarsi a linee elettriche (sia in fase di lavoro che di spostamento) a distanza inferiore a quella stabilita dall'allegato IX del dlgs 81/08, avvertenze d'uso, montaggio e smontaggio;
* sul ponteggio non devono essere installati apparecchi di sollevamento al di fuori di una taglia ad azionamento manuale con uno sbraccio massimo, rispetto al piano dei montanti, di cm 30 e con una portata massima di kg 50.
