I giudici di piazza Cavour, sia pure in contrasto con le richieste del Procuratore Generale, hanno tuttavia confermato completamente la decisione del collegio regionale lombardo e definitivamente annullato l'atto di liquidazione originariamente impugnato. Nella sentenza si legge che «l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato posto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 non è stabilito solo per soddisfare esigenze di trasparenza e di correttezza dell'azione dell'amministrazione fiscale, ma, proprio perché inserito nello statuto dei diritti del contribuente, è volto soprattutto a garantire piena ed immediata cognizione della pretesa fiscale, in modo da valutarne la fondatezza e di predisporre eventuali motivi di contestazione e, quindi, di impugnarla in sede giudiziale quest'obbligo di allegazione dell'atto richiamato infatti, è funzionale al diritto di difesa del contribuente». La Corte aggiunge che, in mancanza di specifica conoscenza in seguito alla notifica della sentenza richiamata nella liquidazione, la conoscibilità dell'atto è limitata ai casi in cui l'atto richiamato sia sottoposto a forme di pubblicità tali da farlo ritenere conosciuto (Cassazione n. 5575/05); quindi, questa conoscibilità è riferita solo agli atti soggetti a forme di pubblicità legale, e non è estensibile agli altri tipi di atto. Dopo aver chiarito che l'allegazione dell'atto è funzionale al diritto di difesa del contribuente, la Corte, quindi, osserva che la mancata allegazione della sentenza richiamata, implicando una attività di ricerca da parte dello stesso contribuente, comprime i termini previsti per predisporre l'atto di una eventuale impugnativa, ed è quindi pregiudizievole del diritto di difesa; la salvaguardia del termine di decadenza di 60 giorni per impugnare l'atto, esclude poi, a carico del contribuente, obblighi o doveri di ricercare l'atto medesimo presso pubblici uffici o terzi e determina l'illegittimità dell'atto che sia privo della copia della sentenza richiamata.
