Consulenza o Preventivo Gratuito

E ora si apre uno spazio per la compensazione

del 14/10/2010
di: Fabrizio G. Poggiani
E ora si apre uno spazio per la compensazione
Per effetto delle recentissime sentenze dei giudici di legittimità, esclusa l'imposizione e via libera ai rimborsi dell'Irap per i soggetti non dotati di mezzi e risorse consistenti, esercenti attività artigianali, di taxi e agricole.

Con le sentenze 21122, 21123 e 21124 del 2010, la Suprema corte di cassazione estende a tassisti, artigiani e coltivatori diretti l'esclusione da assoggettamento al tributo regionale (Irap) per carenza del presupposto impositivo, di cui all'art. 2, dlgs. n. 446/1997, in assenza della cosiddetta «autonoma organizzazione». Si apre così, la problematica inerente l'atteggiamento da tenere in futuro, ai fini della corretta compilazione della dichiarazione Irap e dei relativi versamenti, nonché di quello relativo al rimborso di quanto già versato, anche a titolo di acconto. La dottrina aveva già fornito le proprie qualificate indicazioni, dopo l'emissione delle sentenze precedenti (n. 12108 e 12111 del 2009, in particolare) riferite agli agenti e ai promotori finanziari; in assenza di un'organizzazione autonoma di carattere abituale per carenza di risorse, mezzi, capitali e lavoro altrui, venendo a mancare il presupposto impositivo prescritto dal citato art. 2 del decreto istitutivo, si rendeva opportuno evitare la presentazione della dichiarazione relativa, evitando di effettuare, naturalmente, i relativi versamenti.

Sul punto, in presenza dei presupposti indicati dai giudici supremi sono emerse problematiche in relazione, soprattutto, a due aspetti: quello per l'ottenimento del rimborso degli anni pregressi e quello relativo al recupero degli acconti versati in corso di esercizio.

Con riferimento alla prima problematica, la Cassazione (sentenze n. 12787/2006 e 21749/2009) ha confermato la possibilità di ottenere il rimborso di quanto non dovuto, ai sensi dell'articolo 38, dpr n. 602/1973, entro il termine decadenziale di 48 mesi, presentando apposita istanza e, come chiarito dall'Agenzia delle entrate (§ 5, circolare n. 28/2010), senza necessità di «eccepire in giudizio il difetto di autonoma organizzazione», attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa, ma seguendo le istruzioni fissate con precedente documento di prassi (circolare n. 45/2008).

Il secondo problema concerne la possibilità di recuperare di quanto già versato in termini di acconto Irap per l'anno in corso (2010), stante il fatto che il primo acconto è, alla data odierna, già stato effettuato totalmente o in gran parte (se si è proceduto ad effettuare i versamenti da dichiarazione in modalità rateizzata), omettendo il versamento del secondo acconto fissato per la fine del mese di novembre.Una prima soluzione, consigliata, potrebbe essere quella di evitare la presentazione della dichiarazione Irap per l'anno in corso presentando, anche in questo caso, l'istanza di rimborso per versamenti non dovuti, di cui all'articolo 38, dpr n. 602/1973, sulla scorta di quanto indicato dalle Entrate con il documento di prassi richiamato, allegando tutta la documentazione utile a convalidare l'assenza di organizzazione (F24 pagati, quadro redditi, modello studi di settore, registro dei beni ammortizzabili, fatture di acquisto ecc.). La seconda soluzione, perseguibile con qualche rischio ma con maggior celerità, prevede la possibilità di recuperare immediatamente in compensazione l'imposta versata in acconto nel corso dell'anno, senza attendere lo sviluppo della procedura di rimborso, presentando la dichiarazione a zero e compilando solo il quadro IR, sezione II, nei righi relativi all'eccedenza di versamento a saldo (rigo IR29 nel modello 2010) e il rigo relativo al credito da chiedere in compensazione (rigo IR31 nel modello 2010); in tal modo, però, la compilazione del modello Irap non appare coerente con l'assenza del presupposto impositivo, stante il fatto che in tal caso la dichiarazione non deve essere mai presentata, che potrebbe comportare il rischio dell'inversione dell'onere della prova, nel possibile contenzioso con l'amministrazione finanziaria.

vota