Regime contributivo. Il nuovo regime fiscale delle stock option, diceva l'Inps nella circolare n.123/2009, avrebbe dovuto trovare applicazione, in virtù del principio dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, anche ai fini contributivi. Tuttavia, il comma 24-bis dell'art. 82 del dl n. 112/2008, mediante aggiunta della lettera g-bis) al comma 4 dell'art. 27 del dpr n. 797/1955 (T.u. assegni familiari), ha inserito, tra le tassative fattispecie di esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi, la nuova ipotesi dei «redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option».
Condizioni. Ai fini dell'applicabilità di questo nuovo regime esonerativo, si legge nella nota di ieri, è necessario che i piani con assegnazione di azioni presentino le seguenti caratteristiche:
1) il piano azionario non deve essere generalizzato. Come già affermato con circolare n. 123/2009, il regime di esenzione contributiva non si applica ai piani rivolti alla generalità dei dipendenti, per i quali continua a trovare applicazione l'art. 51, comma 2, lett. g) del Tuir, ma soltanto a quelli riferiti a categorie di dipendenti o singoli dipendenti;
2) l'attuazione del piano deve essere subordinata al verificarsi delle condizioni in esso previste. Anche i piani di azionariato che prevedono l'assegnazione di azioni, al pari di quelli che hanno per oggetto l'attribuzione di diritti di opzione, non solo devono costituire uno strumento di integrazione retributiva ma devono anche avere l'obiettivo di fidelizzare i dipendenti. Da ciò consegue che il diritto all'assegnazione e/o alla piena disponibilità delle azioni deve essere soggetto al verificarsi di una o più condizioni. Rientrano tra queste ultime ad esempio la previsione di un periodo minimo decorso il quale i dipendenti maturano il diritto di ricevere le azioni (vesting period), la permanenza in servizio dei dipendenti alla scadenza del periodo di vesting, il raggiungimento di determinati risultati aziendali prefissati dal piano, la previsione di un termine minimo per la cessione delle azioni assegnate;
3) il piano deve prevedere esclusivamente l'assegnazione di titoli azionari. Il regime di esenzione contributiva di cui all'art. 82, comma 24-bis, del dl n. 112/2008 non si applica ai piani di incentivazione che prevedono la corresponsione in denaro del valore delle azioni. Detti emolumenti concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, pertanto, devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale e assistenziale.
Modalità operative. In relazione al nuovo regime di esenzione operante dal 25 giugno 2008 e sulla base dei suddetti chiarimenti, i datori di lavoro possono recuperare la contribuzione versata, ma non dovuta sulle azioni assegnate dalla predetta data, utilizzando la procedura Uniemens, all'uopo integrata con uno specifico codice causale che consente, in luogo della regolarizzazione con la procedura DM10/V, di effettuare il recupero della contribuzione non dovuta e contemporaneamente la riduzione del relativo imponibile già comunicato con l'Emens.
A tal fine dovrà essere utilizzato l'elemento «VarRetributive» di «DatiRetributivi», «DenunciaIndividuale». In particolare:
- nell'elemento «AnnoMeseVarRetr» sarà indicato l'anno e il mese della denuncia originaria con la quale è stato comunicato l'imponibile oggetto del recupero contributivo (non anteriore a «2008-06»);
- nell'elemento «CausaleVarRetr» sarà riportato il nuovo codice causale «DIMSTK»;
- nell'elemento «ImponibileVarRetr» sarà riportato l'imponibile da portare in diminuzione di quello già comunicato
- nell'elemento «ContributoVaRetr» sarà riportato l'importo della contribuzione a credito azienda riferito all'imponibile di cui sopra.
