In seguito ad una sentenza di primo grado resasi definitiva, al contribuente veniva riconosciuto il diritto alla restituzione di somme relative a Irpef con interessi e spese processuali. Decorsi trenta giorni dalla notifica dell'atto di costituzione in mora dell'Ufficio, lo stesso contribuente si rivolgeva con un ricorso di ottemperanza alla Commissione tributaria provinciale di Bari; l'ufficio finanziario, infatti, sia pure liquidato le imposte e gli interessi, non aveva corrisposto le spese di lite così come indicato in sentenza. La Commissione provinciale rigettava il ricorso. Riteneva che il ricorrente non avesse osservato il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 70, comma 2, del dlgs n. 546/92, in virtù del rinvio alle disposizioni dell'articolo 14, comma 1, del dl n. 669/96, convertito nella legge n. 30/97 come modificato dall'articolo 147, comma 1, lettera a) della legge n. 388/2000, che appunto, dispone in centoventi giorni il termine per l'esecuzione del giudicato da parte delle Entrate o dell'ente locale.
Contro questa stessa sentenza del collegio provinciale, il contribuente proponeva ricorso per cassazione. I giudici di Piazza Cavour hanno annullato la decisione, e rinviato alla Commissione per un nuovo esame della vicenda sulla base del principio enunciato. «Il giudizio di ottemperanza, previsto dall'articolo 70 del dlgs n. 546/92» osservano gli ermellini, «si differenzia rispetto al concorrente giudizio esecutivo civile, in quanto il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma piuttosto quello di rendere effettivo quel comando, anche, e specialmente se, privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo». Quindi il collegio aggiunge che proprio la natura «sui generis» di tale giudizio, caratterizzato da un misto di poteri cognitori ed esecutivi, richiede una particolare attività del giudice che conduca all'adozione di provvedimenti in luogo dell'amministrazione inadempiente, sostituendo l'attività che l'ufficio avrebbe dovuto svolgere e non ha svolto, o ha svolto in maniera difforme dal giudicato.
Le considerazioni esposte hanno portato il collegio a concludere che la procedura esecutiva ed il giudizio di ottemperanza, anche se, concorrenti, sono procedure distinte, e il termine da cui far decorrere la proponibilità del ricorso non è quello di centoventi giorni previsto per le procedure esecutive, bensì è quello di trenta giorni decorrenti dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario.
