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Busta paga taroccata, risponde il consulente

del 12/10/2010
di: La Redazione
Busta paga taroccata, risponde il consulente
Risponde di estorsione il consulente del lavoro che, insieme al datore, sotto la minaccia del licenziamento, costringe il lavoratore a firmare una busta paga con corrispettivi superiori rispetto a quelli percepiti. Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 36276 dell'11 ottobre 2010, ha confermato la condanna nei confronti di un consulente, nonostante la sua posizione marginale rispetto al ruolo dell'imprenditore. È successo in un'azienda di Catanzaro. Un imprenditore e un suo consulente del lavoro avevano tentato di far firmare a una dipendente una busta paga che riportava delle cifre più alte rispetto a quanto effettivamente percepito. Lei si era opposta e il vertice aziendale, insieme al consulente, l'aveva minacciata di licenziamento e lo aveva fatto. La donna li ha denunciati. Il Tribunale e la Corte d'Appello di Catanzaro hanno condannato i due per estorsione, concedendo al consulente le attenuanti. Contro questa decisione l'uomo ha presentato ricorso alla Suprema corte ma senza successo. Infatti, secondo i giudici del Palazzaccio, integra il reato di estorsione la condotta del consulente del lavoro che, in concorso con il datore di lavoro, ricorre a reiterate minacce di licenziamento per costringere il dipendente a sottoscrivere buste paga riportanti corrispettivi superiori a quelli effettivamente percepiti, «non potendo la concessione dell'attenuante ex art. 114 c.p. escludere una sua reale partecipazione al delitto». Questo perché, ha poi aggiunto il Collegio, anche il consulente «aveva prospettato il licenziamento alla donna ove non avesse firmato e anche una minaccia larvata era sufficiente, stante le condizioni ambientali, ad integrare il delitto di estorsione». In proposito, si legge in sentenza, «appare appena il caso di osservare che il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. non è affatto incompatibile con l'attribuzione del concorso nel reato ma, anzi, la presuppone e, quanto alle valutazioni della Corte di merito, qui censurate, che la Corte di cassazione, nel controllo di legittimità, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune».

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