
Dunque, dal 12 ottobre i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli devono tenere allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria. Non potranno più essere utilizzati sui ciclomotori i caschi «scodella», detti anche «DGM». Dal 1° settembre 2001, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 28 luglio 2000, era stato introdotto il divieto di commercializzare sul territorio nazionale i caschi protettivi con omologazione nazionale per i conducenti di ciclomotori. Peraltro, ne era consentito l'utilizzo, nonostante la pericolosità per l'incolumità. Ora, con la modifica del comma 1 dell'art. 171 del codice della strada, dal 12 ottobre scatta il divieto di indossare i caschi privi dell'omologazione ECE/ONU. Per i trasgressori è prevista la sanzione pecuniaria di 74 euro, la confisca del casco e il fermo amministrativo del ciclomotore per 60 giorni o, in caso di reiterazione nel corso di due anni, 90 giorni.
Sempre da oggi scatta l'obbligo per i conducenti di biciclette di indossare sia nelle gallerie che, fuori dei centri abitati, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità con le caratteristiche tecniche definite dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2004). L'obiettivo del nuovo comma 9-bis dell'art. 182 del codice della strada, introdotto dalla legge n. 120/2010, è di rendere più sicura la circolazione dei ciclisti nelle situazioni più rischiose che rendono più difficili il loro avvistamento da parte degli altri utenti della strada. In caso di inosservanza, il trasgressore è soggetto alla sanzione pecuniaria di 23 euro.