Consulenza o Preventivo Gratuito

L'albo non mente

del 09/10/2010
di: di Daniele Cirioli
L'albo non mente
Il consulente del lavoro non può essere assunto da apprendista. Tale contratto, infatti, è da ritenersi incompatibile con lo svolgimento della professione poiché, essendo un contratto a causa mista (cioè di lavoro e formazione), non può giustificare il raggiungimento di una professionalità già posseduta, in realtà, dal professionista iscritto all'albo. Instaurare l'apprendistato in tal caso potrebbe risolversi in un mero espediente per risparmiare sul costo del lavoro (contributi più bassi). È quanto sostiene la Fondazione studi dei consulenti del lavoro nel parere n. 25 di ieri.

Il contratto di apprendistato. Il contratto di apprendistato, nelle sue diverse forme, rappresenta il tipico contratto di lavoro a causa cosiddetta «mista», in considerazione del fatto che al consueto sinallagma «prestazione di lavoro contro retribuzione», si aggiunge l'ulteriore elemento della formazione professionale. Infatti, questo rapporto di lavoro è destinato fondamentalmente ad avvicinare competenze pratiche e teoriche, in un unico insegnamento necessario al raggiungimento della capacità tecnica propria di un lavoratore qualificato.

I chiarimenti. In risposta a un quesito, la Fondazione afferma che il contratto di apprendistato è incompatibile con lo svolgimento di attività proprie della professionalità disciplinata dalla legge n. 12/1979 (quella, appunto, dei consulenti del lavoro) cui vi si addica un soggetto in possesso del titolo professionale acquisito superando l'esame di abilitazione. Risposta logica e intuitiva: chi è consulente del lavoro (chi ha il titolo) non può essere assunto da apprendista per raggiungere una professionalità di cui già è in possesso. Il parere della Fondazione spiega che lo svolgimento della attività professionale tipica del consulente del lavoro può atteggiarsi in diverse forme: individuale, associato, oppure societario (articolo 3 del Codice Deontologico), nonché nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato (articolo 32 Codice Deontologico). In ogni caso, il consulente del lavoro abilitato all'esercizio della professione deve esercitarla «sotto la propria direzione e responsabilità personale, in conformità al principio di professionalità specifica» (articolo 3 del Codice Deontologico). Ciò posto, secondo la Fondazione appare evidente che il consulente del lavoro ha già avuto, e formalmente riconosciuta, la necessaria, fondamentale e adeguata formazione professionale attraverso il percorso che lo ha condotto all'abilitazione a partire dal titolo di accesso (Laurea) e attraverso il successivo periodo di praticantato. Questa professionalità, dichiaratamente individuata nella sua specificità, renderebbe pertanto superfluo un presunto addestramento pratico che si risolverebbe nello svolgimento di mansioni corrispondenti alle competenze già possedute. Del resto, aggiunge il parere, scarso pregio avrebbe la riconduzione di un rapporto di lavoro con oggetto la prestazione professionale offerta dal consulente del lavoro a un contratto di apprendistato, che sarebbe privo di un effettivo contenuto formativo, essendo il consulente già in possesso della formazione specifica necessaria. Il contratto di apprendistato così stipulato si risolverebbe, altrimenti, in un mero espediente per assoggettare il rapporto a un regime contributivo fortemente agevolato, in forza di una dichiarazione negoziale meramente qualificatoria, praeter legem, prescindendo dal contenuto concreto del rapporto di lavoro instaurato.

vota