Consulenza o Preventivo Gratuito

La dichiarazione congiunta vincola anche l'ex coniuge

del 09/10/2010
di: Debora Alberici
La dichiarazione congiunta vincola anche l'ex coniuge
La dichiarazione dei redditi congiunta vincola sempre entrambi i coniugi che rispondono verso il fisco sia nel caso in cui sia intervenuta la separazione legale sia nel caso in cui il reddito sia il provento di attività illecite di uno solo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20856 dell'8 ottobre 2010, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. Il caso riguarda una coppia di Napoli. I due avevano presentato una dichiarazione dei redditi congiunta. In particolare l'uomo gestiva una cooperativa agricola dalla quale erano risultati poi dei proventi illeciti. Per questo il fisco aveva spiccato due accertamenti, uno dei quali notificato alla moglie. Lei si era difesa sostenendo che era separata dal marito e che non aveva nulla a che fare con la cooperativa, non avendo mai percepito da quell'attività alcun reddito. La tesi è risultata vincente di fronte alla Ctr della Campania ma ieri la Cassazione ha ribaltato il verdetto dando ragione al fisco. Secondo gli Ermellini, infatti, «la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose, ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue, pertanto, che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta e accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale. Né l'assenza di qualsiasi rilevanza ostativa è suscettibile di dar corpo a un dubbio di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 Cost., essendo da escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dall'avviso di mora a lui notificato renda definitiva l'obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente l'avviso di mora e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, in relazione anche alla mancata notifica diretta degli atti precedenti, e in primo luogo dell'avviso di accertamento, e neppure in riferimento all'art. 53 Cost., atteso che la capacità contributiva dei. coniugi va valutata con riguardo alla loro condizione all'epoca della dichiarazione congiunta.

vota