
Il fatto. Chronoplast, titolare del marchio comunitario Webshipping depositato per servizi relativi a raccolta e di consegna di posta ha constatato che DHL Express sas con sede in Francia aveva usato Webshipping per contraddistinguere un servizio di gestione di spedizioni per corriere espresso, accessibile principalmente su Internet. Il Tribunale di Grande Istanza di Parigi, agendo quale tribunale dei Marchi comunitari, con sentenza del 2007 ha accertato la contraffazione del marchio comunitario in Francia e in altri paesi Ue. La decisione è stata poi appellata, ma la Corte d'Appello pur confermando nel merito la pronuncia di contraffazione del marchio, ha accolto parzialmente l'appello, limitando la sentenza unicamente al territorio francese, escludendo gli altri paesi indicati dal Giudice di primo grado. E' stato proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte francese ha sottoposto alla Corte di Giustizia il seguente principale quesito: l'art. 98 del regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, deve essere interpretato nel senso che il divieto pronunciato da un tribunale dei marchi comunitari ha effetto di pieno diritto sull'intero territorio della Comunità? L'avvocato generale ha inizialmente considerato che il sistema giurisdizionale in tema di marchi comunitari viene svolto da un organo centrale (Uami) che si occupa per lo più di controversie tra privato e organizzazione comunitaria e da organi periferici (Tribunali dei Marchi Comunitari), presenti in tutti gli stati Ue che si occupano di contenziosi tra privati. In particolare per quanto riguarda questi ultimi ha precisato che è indispensabile che le decisioni abbiano effetto e si estendano all'insieme della Comunità, essendo questo il solo mezzo per evitare sentenze contrastanti. Inoltre, ha precisato che le norme sulla competenza giurisdizionale contenute negli artt. 92 96 Reg. 40/94 si inseriscono in un sistema in cui i giudici nazionali operano in qualità di organi speciali dell'Unione, chiamati ad applicare le dette norme in maniera tale da garantire l'unitarietà del marchio, nonché la tutela di quest'ultimo, senza comportare costi eccessivi per chi le invoca. Per questo, ha concluso che un divieto pronunciato da un tribunale nazionale in qualità di tribunale dei marchi comunitari ha effetto di pieno diritto sull'intero territorio dell'Unione. Perché il Tribunale adito possa emettere una decisione con efficacia ultranazionale è necessario che vi sia un titolo (una stesso titolo) valido in più stati (e al momento in Europa strettamente in tali termini esistono il Marchio Comunitario e il Disegno Comunitario, per alcuni anche i Brevetti europei, ma la questione è dibattuta) e l'accertata violazione in più stati Ue.