
Importante appare stabilire quali siano i contratti interessati in quanto in base alla collocazione civilistica del contratto ne deriva l'assoggettamento o meno a tale obbligo; la circolare in esame spiega che la norma trova applicazione per le prestazioni convenute nei contratti di opera in generale e in particolare nei contratti che comportano l'assunzione, nei confronti del committente, una obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo , di un'opera o servizio e del relativo rischio connesso con l'attività, svolta senza alcun vincolo di subordinazione.
Alla luce di quanto sopra sono normalmente soggette a ritenuta le attività di manutenzioni o ristrutturazioni dell'edificio condominiale, così come degli impianti elettrici o idraulici, delle pulizie, della manutenzione degli accessori, dei giardini e quant'altro; sono invece esclusi dalla applicazione della ritenuta i corrispettivi pagati in presenza di una diversa tipologia contrattuale quali ad esempio i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua gas, così come i contratti di assicurazione, di trasporto e di deposito.
Per quanto riguarda i servizi energetici la circolare precisa che per i «contratti di servizi energetici», richiamati nell'articolo 1, comma 1, lettera p) del dpr 412/93, non essendo gli stessi assimilabili al contratto di somministrazione sono da ritenersi soggetti agli obblighi di ritenuta di cui al novellato art. 25-ter del dpr 600/73.
E qui nascono i problemi operativi: se è pur vero che non è previsto l'obbligo di indicare la ritenuta fiscale in fattura e che la ritenuta va effettuata in ogni caso dal 1° gennaio 2007 e versata nei termini di legge ovvero entro il 16 del mese successivo alla data di pagamento della fattura, molti Amministratori di condominio si trovano nella condizione di pagare le fatture per intero, come da Rid o bollettino postale, versare la ritenuta fiscale, e di fatto trovarsi, e per loro i condomini, in una situazione di credito nei confronti delle società di gestione di tali servizi.
Semplice appare la soluzione al problema, ovvero obbligare e/o invitare le società di gestione dei servizi ad indicare in fattura l'importo della ritenuta da operare, richiedendo la somma effettiva da pagare (lordo meno ritenuta), in modo da agevolare il pagamento a carico degli amministratori; tale modus operandi renderebbe certamente più semplice i conseguenti obblighi dichiarativi ( modello 770), di certificazione delle ritenute operate a carico delle società di gestione e di comunicazione dei dati dei fornitori.