La proroga. Posto che la scadenza per la presentazione della dichiarazione Ici (quando dovuta) è strettamente connessa a quella della dichiarazione dei redditi (art. 10 dlgs n. 504/1992), il differimento al 5 ottobre, operato dall'Agenzia con riferimento ad Unico 2010, trova automatica estensione anche a questo settore impositivo. Altrettanto dicasi per le violazioni commesse nel 2009 che è possibile sanare, fruendo del «termine lungo», entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. Tale proroga potrebbe costituire un'interessante opportunità per i contribuenti intenzionati ad adeguarsi (con sanzioni ridotte) agli orientamenti recentemente espressi dalla Corte di cassazione.
Fabbricati rurali. Dopo un tormentato iter giurisprudenziale e legislativo, la Cassazione, ora, non ha più dubbi: i fabbricati possono essere considerati rurali, e quindi esclusi dall'Ici (art. 23, comma 1-bis, dl n. 207/08), solo se, in caso di iscrizione in catasto, la categoria attribuita è A/6 (se abitativi) o D/10 (se strumentali all'attività agricola). Così si sono espresse le sezioni unite (sent. n. 18885/2009) e tutte le sezioni semplici che, successivamente, si sono occupate del caso. Gli Ermellini (sent. n. 17055/2010), al riguardo, hanno anche stigmatizzato la posizione assunta dall'Agenzia del territorio la quale, con la nota n. 10933 del 26/2/2010, aveva sollevato perplessità sulla posizione assunta dai giudici di cassazione. Naturalmente il problema riguarda soprattutto gli immobili strumentali, atteso che i fabbricati ad uso abitativo costituiscono, nella generalità dei casi, l'«abitazione principale» del contribuente che, dal 2008, sono esenti da Ici.
Terreni coltivati. Se coltivati, i fondi godono di due agevolazioni (entrambe) previste dal dlgs n. 504/92. La prima: anche se edificabili in base agli strumenti urbanistici, ai fini dell'Ici si continuano a considerare terreni agricoli (art. 2). La seconda: godono di un sistema di abbattimento della base imponibile, calcolato in ragione del loro valore catastale (art. 9), che riduce sensibilmente la tassazione. Dal combinato disposto degli art. 9 del dlgs n. 504/92 e 58, comma 2, del dlgs n. 446/1997 si desume che le agevolazioni in questione spettano solo se chi conduce il terreno (che deve essere colui che possiede il terreno stesso) è una persona fisica iscritta nelle liste previdenziali cosiddetta «ex Scau». Ciò ha indotto i giudici del Palazzaccio a escludere dal beneficio qualsiasi tipo di società (sent. nn. 11434/2001 e 5931/2010) e i pensionati ancorché gli stessi continuino a condurre il fondo (sent. n. 15516/2010).
