
Il vademecum attesta l'impegno dell'amministrazione finanziaria a riprendere in considerazione alcuni temi sulla fiscalità, già prospettati in passato dalle associazioni di categoria, che consentirebbero una maggiore competitività per il comparto nautico. A catalizzare l'interesse dagli imprenditori della nautica da diporto sono stati soprattutto i passaggi in merito al regime Iva applicabile al comparto.
Un primo aspetto riguarda l'articolo 148 della direttiva 2006/112/CE, che considera esenti le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento di navi in alto mare. Anche se l'articolo 8-bis del dpr n.633/1972 non menziona il criterio della navigazione in «alto mare», per l'Agenzia delle entrate è ragionevole ritenere soddisfatto tale requisito se l'unità da diporto è adibita alla navigazione in alto mare e quindi appartenente alle categorie di progettazione «A» o «B» o «C». In tal modo, l'Amministrazione finanziaria ha fornito un primo riscontro operativo alle osservazioni mosse dalla Commissione europea nel 2008 in merito a corretto recepimento dell'articolo 148 della direttiva.
Altra tematica rilevante ai fini della corretta applicazione del regime di non imponibilità Iva è l'utilizzo dell'unità da diporto per i fini commerciali. Sul punto, come detto, l'articolo 8-bis, del dpr n. 633/1972 assimila alle cessioni all'esportazione le cessioni e le prestazioni riguardanti la costruzione di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca, escluse le unità da diporto. Tuttavia, l'articolo 15 della legge n. 171/1989 ha stabilito espressamente che anche le imbarcazioni e i natanti da diporto possono essere utilizzati in attività commerciali mediante contratti di locazione o di noleggio. Ma mentre finora l'amministrazione finanziaria ha sempre ritenuto che le unità da diporto potessero essere oggetto di attività commerciali soltanto previa iscrizione nel Registro internazionale, un intervento di prassi potrebbe a breve modificare tale requisito, in luogo dell'iscrizione in altri registri nautici.
Un'ulteriore questione che tocca da vicino le aziende della cantieristica è la riflessione, in attesa anch'essa di una specifica pronuncia da parte del Fisco (come evidenziato dallo stesso vademecum), che riconosce la non imponibilità a Iva anche prima dell'iscrizione definitiva del mezzo nautico destinato oggettivamente ad attività commerciale nel Registro internazionale, nel Rnd o nel Rid. In particolare, la fattispecie riguarda i corrispettivi (acconti e saldo finale) relativi ai lavori per la realizzazione dell'imbarcazione, purché la relativa destinazione esclusiva allo svolgimento di attività commerciali risulti fin dall'origine dal «Registro delle navi in costruzione» tenuto presso le Capitanerie di porto e presso gli Uffici circondariali marittimi. Peraltro, tale destinazione dovrà essere trascritta al momento dell'iscrizione definitiva del mezzo di trasporto nei registri competenti.