Semplificata la procedura per l'installazione di nuovi sistemi frenanti, diversi da quelli originari, sulle autovetture e sui motocicli. Lo prevedono i due decreti nn. 147 e 148/2010 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicati sul supplemento ordinario n. 214 della Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre. La modifica di alcune caratteristiche costruttive dei veicoli, indicate dall'art. 236 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, è subordinata al rilascio di un nulla osta della casa costruttrice del veicolo. I due decreti ministeriali del 5 agosto, adottati sulla base della disposizione contenuta nel comma 3-bis dell'art. 75 del codice della strada, aggiunto dal decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008, prevedono una procedura semplificata per la sostituzione dell'impianto frenante originario con nuovi componenti, senza più la necessità di ottenere il nulla osta del costruttore del veicolo. Ogni sistema frenante deve consentire il ripristino della configurazione originaria con la semplice rimozione, salvo che il costruttore del veicolo conceda un nullaosta per derogare a tale prescrizione. Dopo una verifica tecnica dell'idoneità, il sistema viene omologato, con eventuali estensioni di omologazione, in relazione a uno o più tipi di veicoli. Il costruttore dell'impianto frenante deve presentare una domanda di omologazione a un servizio tecnico del dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, secondo le modalità previste dal decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 277 del 2 maggio 2001. Gli impianti di produzione sono soggetti al controllo di conformità. Una volta omologato, il sistema frenante deve essere installato riportando il marchio dell'omologazione indelebile e chiaramente leggibile. Successivamente, ad installazione avvenuta, l'utente deve richiedere agli uffici della Motorizzazione civile la visita sul veicolo per verificare la conformità del sistema installato al tipo omologato; in caso di esito positivo, la carta di circolazione viene conseguentemente aggiornata. La procedura di semplificazione introdotta dai due decreti ministeriali incontra un'eccezione; infatti, sia che per le autovetture che per i motocicli serve l'autorizzazione del costruttore del veicolo se il sistema del disco freno richiede la sostituzione o modifica di attuatori, centraline con relativi software per la gestione dei sistemi antibloccaggio, compresa la sostituzione del fluido idraulico con un altro di caratteristiche diverse, e, limitatamente alle autovetture, anche il controllo della trazione e della stabilità. I sistemi dei dischi freni omologati in altri stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono soggetti alla verifica della condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti; tale verifica non comporta la ripetizione dei controlli se dall'esame della documentazione rilasciata nei paesi di provenienza emerge che le condizioni rispettate sono superiori a quelle previste dai decreti ministeriali.