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Contributi a ruolo, mora al 5,7567%

del 02/10/2010
di: di Gigi Leonardi
Contributi a ruolo, mora al 5,7567%
Più leggeri gli interessi di mora applicati per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. A partire da ieri, scendono dal 6,83585% al 5,7567% in ragione d'anno. Lo comunica l'Inps nella circolare n. 128/2010.

Le regole del Fisco. L'art.30 del dpr n. 602/1972, ricorda la circolare dell'ente di previdenza, dispone l'applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Il relativo un tasso viene determinato annualmente con decreto del ministero delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 settembre 2009, la suddetta misura è stata fissata, con effetto dal 1° ottobre 2009, al 6,83585% in ragione annuale. Considerato appunto che il citato art. 30 prevede che la determinazione del tasso di interesse di mora venga fissato annualmente, l'Agenzia delle entrate, interessata la Banca d'Italia, con provvedimento n. prot. 2010/124566 del 7 settembre, ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,7567% in ragione annuale. La variazione decorre dal 1° ottobre 2010.

Sanzioni. Con l'occasione, la nota Inps ricorda che il comma 9 dell'art. 116 388/2000 (Finanziaria del 2001), che disciplina il regime sanzionatorio riferito al ritardato o mancato pagamento della contribuzione previdenziale, stabilisce che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste (tetto del 40% per ritardato versamento e 60% per evasione contributiva) senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del dpr n. 602/1973 (come sostituito dall'articolo 14 del dlgs n. 46/1999). Pertanto, conclude la circolare, anche per tale fattispecie, la nuova misura trova applicazione partire dal 1° ottobre 2010.

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