No ai formalismi che possano mettere in discussione il diritto alla detrazione dell'Iva. Se sussistono i presupposti sostanziali che legittimano il diritto e l'amministrazione finanziaria è a conoscenza di tutte le informazioni necessarie, la detrazione non può essere negata a motivo della violazione di ulteriori obblighi formali istituiti dalla normativa nazionale. Questo l'insegnamento che si ricava dalla sentenza 30/9/2010, C-392/09, con la quale la Corte Ue ha dichiarato che la normativa comunitaria osta all'applicazione retroattiva di una normativa nazionale che, nell'ambito di un regime di inversione contabile, subordini la detrazione dell'Iva alla rettifica delle fatture ed al deposito di una dichiarazione complementare, qualora l'autorità fiscale disponga di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo è debitore dell'Iva. La corte ricorda che il diritto a detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell'Iva e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni; tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni «a monte». Il sistema delle detrazioni, a sua volta, è inteso a sgravare interamente il soggetto passivo dall'onere dell'imposta pagata nell'ambito di tutte le sue attività economiche, garantendo così la neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, purché siano, in linea di principio, di per sé soggette all'Iva. Riguardo alle modalità di esercizio del diritto, la corte rileva che, nel caso di operazioni sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile, in base alla direttiva 2006/112, il soggetto passivo non è tenuto ad essere in possesso di una fattura redatta conformemente ai requisiti formali richiesti ordinariamente, ma deve unicamente osservare le formalità che lo stato membro interessato ha stabilito. Esse non possono oltrepassare quanto è strettamente necessario per controllare la corretta applicazione della procedura di inversione contabile; è stato infatti già chiarito, con la sentenza 8/5/08, che il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione dell'Iva a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati disattesi. Di conseguenza, allorché l'amministrazione disponga delle informazioni per dimostrare che il soggetto passivo, destinatario delle operazioni di cui trattasi, è debitore Iva, la normativa Ue non ammette che la normativa nazionale imponga al soggetto condizioni supplementari che possono avere l'effetto di vanificare l'esercizio del diritto alla detrazione.