
La prima questione prospettata alla corte è se in una situazione del genere, nella quale non vi è tassazione “a valle”, sussista o meno il diritto alla detrazione dell'Iva “a monte” assolta nel Regno Unito. Al riguardo, l'avvocato generale, conformemente al parere della commissione, suggerisce alla corte di rispondere affermativamente, in quanto la normativa stabilisce che sussiste il diritto alla detrazione o al rimborso se l'operazione “a valle”, nel caso in cui fosse territoriale nel paese in cui è stata assolta l'imposta, sarebbe imponibile; tale circostanza si verifica nella fattispecie, perché se l'operazione di leasing fosse territoriale nel Regno Unito, fruirebbe del diritto alla detrazione; tale soluzione non è pregiudicata dal diverso trattamento riservato all'operazione nel paese in cui essa è territoriale, ossia in Germania. Spetterebbe al legislatore porre rimedio ad una simile incongruenza.
Quanto alla possibilità di configurare un abuso di diritto, premesso che la valutazione in merito spetta al giudice nazionale, l'avvocato ricorda che il principio del divieto dell'abuso del diritto mira ad evitare di estendere la normativa comunitaria ai comportamenti abusivi degli operatori economici, ossia alle operazioni realizzate non nell'ambito di transazioni commerciali normali, ma al solo scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto comunitario. Secondo la giurisprudenza della corte, ricorre una situazione di abuso di diritto quando le operazioni controverse, nonostante l'applicazione formale delle condizioni previste dalle disposizioni normative, hanno il risultato di procurare un vantaggio fiscale contrario alle disposizioni stesse, e da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo di tali operazioni è essenzialmente l'ottenimento del vantaggio fiscale.
Sul primo criterio, l'avvocato ritiene che quando un soggetto passivo si avvale, come nel caso di specie, di un'anomalia o di un'incoerenza nel sistema Iva imputabili al sistema stesso, ciò non costituisce necessariamente un abuso, potendo inquadrarsi come lecito risparmio d'imposta, avendo il soggetto passivo diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permette di limitare la sua contribuzione fiscale. Occorrerà però verificare che gli accordi sottostanti non siano interamente artificiali, cioè se possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di vantaggi fiscali.