Poi la Corte d'appello aveva cambiato idea sostenendo che i nonni non avrebbero dovuto sostituirsi al figlio inadempiente. Non solo. La signora era laureata e aveva un lavoro, dunque, avevano concluso i giudici, era perfettamente in grado di provvedere al bambino. Questa decisione è stata confermata in Cassazione. Infatti la prima sezione civile ha respinto il ricorso della mamma chiarendo che «l'articolo 147 del codice civile impone ai genitori l'obbligo di mantenere i propri figli. Tale obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, il che comporta che se l'uno dei due non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le risorse patrimoniali di cui dispone e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere il loro dovere nei confronti dei figli previsto dall'articolo 148 del codice civile, che comunque trova ingresso non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se e in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi».
