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Interpelli personali

del 30/09/2010
di: di Valerio Stroppa
Interpelli personali
Tutela dell'affidamento ad ampio raggio. L'istanza di interpello presentata all'amministrazione finanziaria da un professionista che rappresenta per procura una società si considera sempre inoltrata dal contribuente e quindi la risposta del fisco esplica effetto nei confronti di quest'ultimo. E' quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 20421/10, depositata ieri, che ha bocciato l'interpretazione dell'Ufficio secondo cui il parere in questione non era stato reso «ad personam» (cioè alla società contribuente), bensì a un soggetto che non si era qualificato come rappresentante della medesima società.

Come noto, l'articolo 11 dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000), prevede che chiunque può presentare per iscritto all'amministrazione finanziaria specifiche istanze di interpello riguardanti dubbi operativi nell'applicazione di norme tributarie a casi concreti e personali. In questo caso, il fisco ha il compito di rispondere entro 120 giorni e la risposta fornita è vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Da qui la nullità prevista ex lege di qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta.

La vicenda in commento era relativa a una richiesta di rimborso Iva negata dall'ufficio per la presenza di svariate violazioni tributarie da parte della società istante. Quest'ultima ricorreva dunque per la cassazione di una pronuncia della Ctr Puglia che, accogliendo le ragioni del fisco, aveva anche affermato l'inapplicabilità del condono tombale (legge n. 289/2002) alle sanzioni irrogate, ma non definitive, per gli anni pregressi. Orientamento però contrario a quanto affermato dalla direzione regionale delle Entrate cui la società, mediante il suo difensore, aveva precedentemente chiesto un parere, conformandosi alla risposta.

La Cassazione rileva che dagli atti processuali di merito emerge chiaramente il riferimento al professionista quale difensore e rappresentante per procura della società, e che nell'interpello proposto venivano richieste specifiche indicazioni proprio sulla fattispecie poi contestata dall'ufficio. I giudici della suprema corte, quindi, respingono la «formalistica argomentazione della difesa erariale secondo cui il quesito doveva essere presentato direttamente dalla società e non da persona che, seppur delegata a rappresentarla, di tale delega o procura non aveva fatto menzione». In caso contrario, sentenzia la Cassazione, verrebbe meno la portata sostanziale della tutela dell'affidamento prevista dalla legge n. 212/2000.

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