Non gode delle agevolazioni prima casa il contribuente che ha fatto i lavori nell'immobile, ha chiesto l'abitabilità ma ha ottenuto la residenza solo dopo lo scadere del termine previsto dalla legge. La linea dura arriva dalla Cassazione che, con sentenza 24926 del 26/11/09, ha accolto il ricorso del fisco rovesciando la decisione della Ctr Toscana. La coppia aveva comprato casa fuori dal comune di residenza. Avevano fatto dei lavori di ristrutturazione e chiesto l'abitabilità. Ottenutala, avevano poi fatto istanza per la residenza ma non erano riusciti a ottenerla entro un anno dal rogito (all'epoca era questo il termine). Il fisco aveva notificato loro un accertamento dell'imposta catastale e di registro. I due l'avevano impugnato e la commissione tributaria provinciale gli aveva dato ragione. Stessa sorte in secondo grado. «È fuor di dubbio», avevano motivato i magistrati toscani, «che gli acquirenti non abbiano perso l'agevolazione perché hanno documentalmente dimostrato di essersi attivati a richiedere le concessioni amministrative per rendere l'abitazione acquistata abitabile, hanno effettuato i lavori e vi hanno preso materialmente la residenza non appena rilasciato il permesso di abitabilità». Insomma, secondo i giudici di merito, l'essersi adoperati per abitare nell'immediato futuro la casa era sufficiente per l'agevolazione. Ma per la Cassazione le norme sulle agevolazioni, proprio perché comportano benefici ai contribuenti, vanno lette in senso restrittivo. In particolare, si legge in sentenza, «in tema di imposta di registro, la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa richiede che l'immobile sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha, ovvero, come previsto dalle norme successivamente introdotte, stabilisca la residenza entro un determinato termine dall'acquisto, senza che, attesa la lettera e la formulazione delle norme medesime, alcuna rilevanza giuridica possa essere riconosciuta né alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, né all'eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato, essendo quest'ultima presupposto per la concessione del beneficio e trattandosi di normativa agevolativa e quindi di stretta interpretazione”.