Uno status apposito per le imprese, le professioni, le attività produttive e, perfino, la normativa in fatto di turismo. Le semplificazioni dello sportello unico estese alle aziende turistiche. Le esigenze del mercato del lavoro piegate all'esigenza di garantire servizi professionali adeguati da parte degli operatori. L'ultimo consiglio dei ministri ha iniziato l'esame dello schema di decreto legislativo contenente la riforma dell'ordinamento e del mercato del comparto. Il provvedimento è stato proposto dal ministro al turismo, Michela Brambilla. ItaliaOggi è in grado di anticiparne i contenuti, ma da subito, è possibile rilevare che si tratta di una piccola rivoluzione per il settore. Questo perché il decreto, una volta approvato, riordinerà tutta la normativa del turismo in un corpo unico, dando vita a un vero e proprio codice, articolato (per ora) in 76 lunghi articoli. Uno sforzo di semplificazione, che rischia, comunque, di incappare in un ostacolo invalicabile: la competenza esclusiva in materia, che l'articolo 117 della Costituzione assegna alle regioni. Cosa che, ovviamente, lascia intravedere possibili ricorsi degli enti camerali alla Consulta. In proposito, va detto, lo schema di dlgs, oltre a riassumere cosa si intenda per impresa e professione turistica, entra nel merito della normativa di settore. In fatto di professioni turistiche, per esempio, prima il codice del turismo riprende la definizione sancita dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 135/2001. Che recita: «Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati». Poi, aggiunge un nuovo codicillo in materia di competenze professionali, che avverte: «La disciplina delle professioni turistiche è volta a contemperare i principi di liberalizzazione e di apertura del mercato con l'esigenza di garantire requisiti di professionalità tali da assicurare un elevato livello di qualità dei servizi turistici». In sostanza, si pone un paletto per il futuro: il codice del turismo impone requisiti professionali minimi e non darà spazio a un mercato del lavoro dequalificato; i professionisti del turismo, da parte loro, dovranno garantire livelli professionali adeguati. Finita qui? Niente affatto. Lo schema di codice definisce, poi, i limiti delle imprese turistiche senza scopo di lucro. Detta misure di liberalizzazione in materia di guide e accompagnatori turistici. E stila una classificazione delle strutture turistiche, suddividendole in quattro sottoinsiemi: strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; strutture ricettive extralberghiere; strutture ricettive all'aperto; strutture ricettive di mero supporto. Ciascuna di queste quattro categorie, a sua volta, viene articolata dal codice del turismo in altri sottogruppi di attività. Non solo. Lo schema di dlgs entra, anche, in dinamiche proprie del mercato. In primis, rinvia a futuri decreti del presidente del consiglio dei ministri (dpcm) la definizione degli standard minimi nazionali di qualità per tutte le strutture turistiche; a qualunque categoria esse appartengano. In seconda battuta, riprendendo quanto disposto dalla legge n. 284/1991, detta due norme relative alla pubblicità dei prezzi. La prima norma dice che i prezzi dei servizi turistici «sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano». La seconda disposizione, invece, affida alle leggi regionali il compito di regolare «la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti. Prevedendo», si legge nel dlgs, «sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regione, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate». Il codice del turismo, infine, estende alle imprese turistiche lo strumento dello sportello unico (con le facilitazioni previste all'articolo 38 della legge 133/2008).