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Libri distrutti, il fisco va avanti

del 28/09/2010
di: di Debora Alberici
Libri distrutti, il fisco va avanti
La contabilità distrutta non stoppa la contestazione dell'evasione fiscale che può fondarsi sulle stesse verifiche fatte dall'ufficio delle entrate, usate in sede civile dal giudice tributario. È quanto sancito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 34871 depositata il 27 settembre 2010, ha confermato la condanna nei confronti di un imprenditore che aveva evaso l'Iva per oltre 77 mila euro. In particolare l'uomo non aveva presentato la dichiarazione, fatta eccezione che per quelle mensili, e aveva sostenuto che la contabilità era stata spostata, dopo il trasferimento della sede sociale, in un magazzino al quale i soci non avevano accesso. In sede civile l'ufficio delle Entrate aveva accertato la maggiore imposta con metodo induttivo. Poi era scattata la denuncia penale perché l'imposta evasa superava la soglia prevista dalla legge. Il Tribunale di Catanzaro aveva condannato i tre manager per evasione fiscale. La Corte d'appello aveva confermato il verdetto. Contro questa decisione i vertici aziendali hanno presentato ricorso in Cassazione ma hanno perso la causa. Infatti, nel rendere definitiva la condanna la terza sezione penale ha chiarito che «ai fini dell'individuazione della soglia di punibilità di cui all'articolo 5 del dlgs. 75 del 2000, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, per mezzo di una verifica che può anche sovrapporsi a quella eventualmente effettuata di fronte al giudice tributario». Tanto più che, hanno poi sottolineato i giudici, le giustificazioni della società sull'impossibilità di reperire i documenti contabili sono state ritenute inattendibili «e strumentalmente dirette a precludere la possibilità di successivi controlli». Non è infatti plausibile che la contabilità fosse chiusa in un magazzino inaccessibile ai soci.

Nell'enunciare questo principio gli Ermellini ne hanno ripetuto un altro che nei mesi scorsi, sotto la pressione della giurisprudenza comunitaria, ha messo in discussione i condoni fiscali in Italia. Sul punto in sentenza si legge che «in tema di condono fiscale, l'art. 12 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui consente di definire una cartella esattoriale con il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, comporta una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamente accertato, e va pertanto disapplicato, limitatamente ai crediti per Iva, per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di giustizia CE 17 Iuglio 2008, in causa C-132/06, con cui, in esito a una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea, è stata dichiarata l'incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della VI direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell'Iva alle condizioni ivi indicate».

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