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Contribuenti senza diritti

del 25/09/2010
di: La Redazione
Contribuenti senza diritti
Parlare della legge 212/2000 oggi è quasi avvilente, una legge che avrebbe dovuto riequilibrare i rapporti tra fisco e cittadini; uno strumento di regolamentazione da tutti ormai conosciuto come lo «Statuto del contribuente», che fissa i diritti del contribuente stesso, i doveri dell'amministrazione finanziaria e stabilisce un rapporto di parità tra cittadino e amministrazione. Una legge che dovrebbe rappresentare il riconoscimento di una serie di garanzie ma soprattutto, il diritto ad una informazione chiara, accurata e semplice. Siamo nel 2010 e oramai sono passati ben dieci anni, cosa ha portato questa legge? A parere dell'associazione nazionale dei tributaristi Lapet, il bilancio sulla concreta attuazione dello Statuto sembra drammatico. Già nel 2007 la Corte dei conti evidenziò «disservizi» dello Statuto. Il problema è che sulla carta la legge funziona ma quando si parla di applicarla nascono i problemi. «E la conseguenza peggiore», assicura il presidente della Lapet Roberto Falcone, «è che la mancata attuazione dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente si riversa negativamente sullo Stato, alimentando comportamenti di elusione ed evasione delle imposte che minano la fiducia alla base del rapporto con il fisco». Il presidente Falcone ha da sempre insistito sulla necessità di trasformare lo Statuto in legge costituzionale. «Siamo consapevoli del fatto che l'elevazione a rango superiore delle disposizioni della legge numero 212 non è un percorso facile da intraprendere» - ammette il presidente - se lo Statuto fosse una legge costituzionale si otterrebbe quella certezza normativa che molte volte sembra essere estranea al nostro ordinamento». Infatti è vero che questo statuto rappresenta un progresso per la tutela del contribuente ma è da considerarsi sempre una legge ordinaria, derogabile e modificabile. I miglioramenti più significativi riguardano il principio dell'affidamento e della buona fede del contribuente e quello della motivazione degli atti, su entrambi i fronti comunque i comportamenti dell'amministrazione finanziaria hanno sempre privilegiato trasparenza e apertura verso i contribuenti; bisogna anche dire che l'influenza dello statuto si è manifestata anche nelle pronunce dei giudici tributari, infatti, parecchie sentenze (di merito e legittimità), si sono ispirate ai principi espressi nella legge 212. Le proposte della Lapet per migliorare lo statuto riguardano un rafforzamento del dialogo tra amministrazione e intermediari fiscali; la realizzazione di un sistema fiscale semplice basato su Testi unici che riuniscano le disposizioni afferenti lo stesso ambito, al fine di conseguire un'opera di razionalizzazione della disciplina fiscale; infine, la Lapet, ritiene utile anche un rafforzamento dei poteri affidati alla figura del garante del contribuente, che, secondo il presidente Falcone, deve innanzitutto essere dotata di strumenti idonei a ottenere un'effettiva attuazione dello Statuto, ovvero misure di controllo e sanzionatorie nei confronti di chi ne disattende i principi. Il fallimento è da considerarsi totale se lo stesso Tremonti ha riconosciuto la gravità della situazione, collocando tra i suoi obiettivi quello della semplificazione di un sistema che ha 1.800 leggi tributarie in vigore, oltre mille modifiche al Testo unico sui redditi in poco più di 20 anni ecc. È chiaro che tutto ciò esisteva già prima dello statuto, ma questo non è riuscito a modificare o semplificare nulla e così la forza che il Parlamento avrebbe dovuto dargli è in parte arrivata dai giudici che ancora nel 2007 in Cassazione parlavano della legge 212/2000 come norma di «rango costituzionale». «Le nostre», afferma Falcone, «sono idee e suggerimenti che ci auguriamo possano essere approfonditi nelle sedi competenti al fine di rendere efficaci norme che, pur non appartenendo ad una legge costituzionale, non sono comunque aggiuntive rispetto ai principi fondamentali già esistenti». Ma continua a non essere così e per l'ennesima volta, la conversione della manovra estiva (dl78/10), a opera della legge 122/10, ha disatteso le aspettative, in particolare l'art. 22 del dl78/10 che rende retroattive nuove disposizioni sul redditometro per quanto riguarda gli indici di capacità contributiva. Cosa significa questo. È normale che a ogni manifestazione di ricchezza corrisponda una commisurata capacità contributiva, però non è accettabile l'applicazione da subito a tutti gli accertamenti relativi ai periodi di imposta per i quali alla data del 31 maggio scorso non erano ancora scaduti i termini; una regola davvero discutibile che non può essere cambiata in corsa, tanto più che il legislatore sembra aver ignorato il divieto di irretroattività delle norme tributarie contenuto nella legge 212/2000. È evidente che tale innovazione legislativa comporterà l'insorgere di nuovo contenzioso tributario con le note conseguenze a carico sia dei contribuenti che dell'amministrazione finanziaria. Il cammino dunque sembra ancora lungo e non privo di ostacoli. In conclusione», dice Falcone , «è auspicabile una inversione di tendenza del legislatore, degli uffici, più ispirato da principi di normale e leale collaborazione che possa eliminare ogni elemento di sudditanza del contribuente nell'ambito del rapporto tributario».
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