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Dal 2011 la pensione si allontana

del 25/09/2010
di: di Gigi Leonardi
Dal 2011 la pensione si allontana
Accesso al pensionamento sempre più difficile, a partire dal 2011, grazie alla finestra mobile introdotta dalla manovra d'estate (dl n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010). Lo ricorda l'Inps nella circolare n. 126/2010, con la quale esamina, oltre il nuovo scenario relativo alle decorrenze programmate, anche le novità in materia di ricongiunzione.

Finestra mobile. Ai fini dell'accesso al pensionamento (sia di vecchiaia che di anzianità) l'art. 12 della legge n. 122/2010, in luogo delle attuali finestre rigide, introduce la cosiddetta finestra mobile o a scorrimento, che fissa la decorrenza del trattamento dopo 12 mesi, nel caso dei lavoratori dipendenti, e dopo 18 mesi, nel caso dei lavoratori autonomi. Una sorta di uscita personalizzata, che consente di riscuotere la pensione a partire dal 13° mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti, oppure a partire dal 19° mese per i lavoratori autonomi. Il nuovo sistema delle decorrenze, esordisce la nota, si applica esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non riguardano i lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31/12/2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le finestre di accesso al pensionamento previste dalle precedenti disposizioni.

Chi si salva. Sono esclusi dall'applicazione della nuova disciplina coloro che accedono al trattamento pensionistico di anzianità sulla base di una disciplina diversa da quella prevista dall'articolo 1, comma 6, delle legge n. 243/2004. Pertanto l'Inps ritiene che le nuove decorrenze non siano applicabili alle lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 (che optano per il calcolo contributivo). Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 4, del citato articolo 12, continuano a valere le precedenti disposizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; la condizione di lavoratore in preavviso alla data del 30 giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo, nonché nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; b) ai lavoratori in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 /4/2010; c) ai lavoratori che, al 31/5/2010, data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberi bancari, assicurativi ecc.). La stessa norma dispone che l'Inps debba provvedere al monitoraggio sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate da coloro che intendono avvalersi del regime delle decorrenze della precedente normativa. Considerato che la cessazione dell'attività lavorativa rappresenta l'unico criterio in base al quale effettuare il monitoraggio, l'ente ritiene che non sussista alcun vincolo circa la ripartizione, tra le categorie interessate, del plafond del 10.000 beneficiari della salvaguardia in esame.

Totalizzazione. La nuova normativa, sottolinea la circolare, incide anche sulla decorrenza delle pensioni derivanti da totalizzazione dei periodi assicurativi, che dal 2011 seguono lo stesso criterio previsto per i trattamenti dei lavoratori autonomi: in pagamento dal 19° mese successivo alla maturazione del diritto.

Ricongiunzioni. Il comma 12-septies dell'art. 12 della legge n. 122 ha modificato anche la disciplina delle ricongiunzioni (art. 1 della legge n. 29/1979), che consentiva il passaggio della contribuzione versata a fondi sostitutivi o esonerativi al fondo lavoratori dipendenti Inps a titolo gratuito. Ne consegue che, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, l'operazione di ricongiunzione nel Fpld dalle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'Ago avverrà a titolo oneroso.

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