
Il rimborso spettante, Qualora la tassazione sia applicata sul 100 per cento dell'ammontare erogato, il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore imposta versata. In questo caso, spiega il documento di prassi, l'importo versato in eccesso, necessario per determinare l'ammontare del rimborso spettante, deve essere calcolato attraverso la riliquidazione del reddito complessivo originariamente riportato in dichiarazione e, al contempo, opportunamente ridotto della quota di pensione integrativa detassata. Il credito effettivamente spettante, quindi, sarà pari alla differenza fra la maggiore imposta versata e quella ricalcolata, escludendo dal reddito complessivo la quota non imponibile della prestazione previdenziale, che corrisponde al 12,5 per cento del totale.
Per il rimborso attenzione al calendario. I rimborsi seguono, generalmente, la dichiarazione correttiva presentata dal contribuente. Si osserva che la mancata presentazione della dichiarazione non osta, di per sé, al regolare esercizio del diritto al rimborso, a condizione che il contribuente rientri in una delle ipotesi di esonero dall'obbligo dichiarativo previste dall'articolo 1 del dpr 600 del 1973. In questo caso, l'istanza di rimborso deve essere presentata entro i quarantotto mesi decorrenti dal termine ordinariamente previsto per il pagamento a saldo delle imposte relative all'anno in cui è stata operata la maggiore ritenuta.