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Conti intestati ai dipendenti, il fisco ci mette il naso

del 25/09/2010
di: Debora Alberici
Conti intestati ai dipendenti, il fisco ci mette il naso
Si all'accertamento fiscale del reddito d'azienda basato sui conti intestati «fittiziamente» ai dipendenti. È legittimo l'accertamento fiscale del reddito di un'azienda basato sui conti bancari intestati fittiziamente a soci e dipendenti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20197 del 24 settembre 2010, ha accolto il ricorso del fisco presentato contro la decisione della commissione tributaria regionale della Toscana che aveva annullato un accertamento spiccato nei confronti di una società per azioni. Da un'ispezione della Guardia di finanza erano risultati dei versamento su dei conti bancari, in parte intestati ai socie e in parte a due dipendenti. Questi ultimi, ascoltati dalle Fiamme gialle avevano dichiarato di non conoscere l'esistenza dei conti stessi. Così era scattato l'atto impositivo annullato poi dai giudici di merito. Contro la decisione della Ctr toscana il fisco ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. La sezione tributaria ha infatti precisato che «ai sensi dell'art. 51 primo comma del Dpr 633/1973, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati».

Ma non è tutto. In queste interessanti motivazioni la Cassazione ha inoltre risposto al contribuente che, fin dal primo grado di giudizio, aveva sostenuto che non ricorressero i presupposti per l'accertamento induttivo. Sul punto gli Ermellini hanno invece chiarito che «l'utilizzo di dati riscontrati su conti correnti bancari formalmente intestati a terze persone, dei quali l'Amministrazione provi che concernono il contribuente soggetto ad accertamento, non costituisce applicazione del metodo di indagine induttivo, legittimato - in materia di Iva - dall'art 55 del dpr 633/1972 nei casi tassativi ivi previsti».

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